Corte costituzionale

Ordinanza n. 279/1997

Corte cost., ord. 25 luglio 1997, n. 279

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
279/1997
Data di deposito
25 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:279

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Provincia autonoma di Trento n. 12 del 29 aprile 1983
  • legge della Provincia autonoma di Trento n. 1 del 30 marzo 1989
  • legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 23 febbraio 1990
  • legge della Provincia autonoma di Trento n. 5 del 24 gennaio 1992

Parametri

  • decreto legislativo n. 470 del 10 novembre 1993
  • art. 8, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 25, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • decreto legislativo n. 546 del 23 dicembre 1993
  • art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 2, legge n. 421 del 23 ottobre 1992

Massime

Massima n. 23371

Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2 delle Norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, emanate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, nei confronti delle leggi della Provincia di Trento, 29 aprile 1983, n. 12, 30 marzo 1989, n. 1, 23 febbraio 1990, n. 6 e 24 gennaio 1992, n. 5 (concernenti l'ordinamento dei servizi e del personale) per il mancato adeguamento delle stesse ai nuovi principi in materia di pubblico impiego stabiliti dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470 e 23 dicembre 1993, n. 546, deve dichiararsi, a norma dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, estinto il processo. L'Avvocatura generale dello Stato, infatti, in data 24 giugno 1997, essendo venuto meno, in seguito alla legge 15 aprile 1997, n. 7, con la quale la Provincia autonoma di Trento ha provveduto ad adeguare la contestata normativa, l'interesse alla prosecuzione del giudizio, ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, che la Provincia, a sua volta, ha dichiarato di accettare. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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