Corte costituzionale

Ordinanza n. 171/1997

Corte cost., ord. 5 giugno 1997, n. 171

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
171/1997
Data di deposito
5 giugno 1997
Data di decisione
4 giugno 1997
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:171

Norme oggetto del giudizio

  • regolamento comm. parlam. servizi radiotelevisivi del 20 maggio 1997

Parametri

  • art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 28, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 23291

Il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Comitato promotore di alcuni 'referendum' abrogativi, indetti per il 15 giugno 1997 (in materia di Ordine dei giornalisti, incarichi extragiudiziari dei magistrati, carriera dei magistrati, esercizio della caccia, obiezione di coscienza e "golden share") nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, del Parlamento, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Governo, in relazione al regolamento, adottato dalla suddetta Commissione il 20 maggio 1997, con il quale sono state fissate le regole cui la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve attenersi nella predisposizione delle trasmissioni da effettuarsi in occasione della campagna referendaria, va dichiarato ammissibile, in fase di delibazione (restando salva e impregiudicata, anche su questo punto, la pronuncia definitiva) nei confronti della Commissione. Infatti, per quanto riguarda i presupposti soggettivi del conflitto, ribadito che la frazione del corpo elettorale titolare del potere di iniziativa referendaria ex art. 75 Cost., e' assimilabile a un potere dello Stato, e che i promotori della richiesta sono competenti a dichiararne definitivamente la volonta' ai sensi dell'art. 37, legge n. 87 del 1953, anche in riferimento alle restrizioni che possano porsi alla propaganda referendaria, deve altresi' riconoscersi la legittimazione passiva della Commissione quale organo competente a dichiarare definitivamente, in materia, la volonta' della Camera e del Senato; mentre, per quanto riguarda i presupposti oggettivi, si rileva che il conflitto concerne un atto di indirizzo delle Camere diretto ad assicurare la realizzazione del principio del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, sicche' ogni limitazione della facolta' di partecipare ai dibattiti radio-televisivi sui 'referendum' potrebbe, in astratto, ledere l'integrita' delle attribuzioni dei comitati promotori. - Cfr. S. nn. 165/1995, 420/1994 e 112/1993. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23292

Nel giudizio sul conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal Comitato promotore dei 'referendum' in materia di Ordine dei giornalisti, incarichi extragiudiziari dei magistrati, carriera dei magistrati, esercizio della caccia, obiezione di coscienza e 'golden share' indetti per il 15 giugno 1997, in relazione al regolamento adottato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, riguardo alle trasmissioni da effettuarsi durante la campagna referendaria, va respinta l'istanza con cui il Comitato promotore richiede che -dichiarata, in sede delibativa, l'ammissibilita' del conflitto- la Corte emetta, sentite le parti, in applicazione analogica della disposizione, relativa ai conflitti fra Stato e Regioni, dell'art. 28 delle Norme integrative, una ordinanza cautelare di sospensione dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del suddetto regolamento. Restando impregiudicata ogni valutazione in ordine alla configurabilita', nel giudizio sui conflitti tra poteri dello Stato, dell'istituto della sospensione dell'atto impugnato, non v'e' infatti ragione di far luogo alla sollecitata misura 'extra ordinem' nei confronti di un atto che prevede eguale ripartizione del tempo tra le opposte indicazioni di voto, nel contesto di una programmazione che assicura la complessiva presenza dei comitati promotori durante tutto l'arco delle previste trasmissioni. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione in epigrafe nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

Dispone che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza ai ricorrenti e che, a cura degli stessi ricorrenti, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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