Corte costituzionale
Sentenza n. 80/1996
Corte cost., sent. 19 marzo 1996, n. 80
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 80/1996
- Data di deposito
- 19 marzo 1996
- Data di decisione
- 7 marzo 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:80
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 1, legge provincia Bolzano n. 10 del 15 aprile 1991
Massime
Massima n. 23729
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 1, l. provincia Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, nella parte in cui determina l'indennita' di espropriazione con criterio non conforme a quello stabilito dall'art. 5-bis d.l. 11 luglio 1992, n. 333, inserito dalla l. statale 8 agosto 1992, n. 359. Il carattere di legge statale di grande riforma e' gia' stato riconosciuto all'art. 5-bis introdotto dalla l. n. 359 del 1992, che ha ridefinito il criterio di liquidazione dell'indennizzo espropriativo, sia (implicitamente) dalla sent. n. 283 del 16 giugno 1993, sia (esplicitamente) dalla sent. n. 153 del 1995: tale norma, a differenza della disposizione provinciale impugnata, non si limita a prevedere un mero indice di abbattimento del valore venale, ma introduce un differente e piu' complesso sistema di determinazione dell'indennita', risultante dalla concorrenza di piu' fattori complementari, e quindi non un mero correttivo del precedente criterio ma un altro criterio, nella conformazione del quale e' proprio la combinazione prescelta tra i vari elementi (positivi e negativi) del meccanismo liquidatorio che e', nel suo complesso, coessenziale all'obiettivo perseguito dal legislatore statale di determinare l'indennizzo espropriativo in misura particolarmente contenuta nell'attuale congiuntura economica.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale), nella parte in cui determina l'indennità di espropriazione con criterio non adeguato a quello stabilito dall'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 inserito dalla legge statale 8 agosto 1992, n. 359.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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