Corte costituzionale

Sentenza n. 53/1996

Corte cost., sent. 27 febbraio 1996, n. 53

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
53/1996
Data di deposito
27 febbraio 1996
Data di decisione
21 febbraio 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:53

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 13 luglio 1995
  • art. 13, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 13 luglio 1995
  • art. 3, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 13 luglio 1995
  • art. 11, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 13 luglio 1995

Parametri

  • art. 2, statuto regione Valle d'Aosta
  • legge n. 49 del 26 febbraio 1987
  • art. 39, legge n. 87 del 13 marzo 1953
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 182 del 22 febbraio 1982

Massime

Massima n. 22202

Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta riapprovata, a seguito di rinvio, il 13 luglio 1995, recante "Nuova disciplina degli interventi regionali di cooperazione e solidarieta' con i Paesi in via di sviluppo", in quanto, benche' il ricorso dello Stato sia formalmente diretto contro la legge nel suo insieme, purtuttavia, esso non e' genericamente formulato, poiche' dalla prospettazione delle censure risulta possibile dedurre che la questione e' stata proposta soltanto nei confronti di alcune norme determinate. (Nella specie, l'eccezione di inammissibilita' della Regione Valle d'Aosta viene respinta perche' il ricorso, nell'indicare con precisione le norme e i principi costituzionali violati, richiamando sia le competenze regionali elencate nell'art. 2 dello Statuto speciale Valle d'Aosta, non comprensive della materia c.d. estera, sia la riserva di competenza statale per i rapporti internazionali riconosciuta dall'art. 2 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, sia i principi in tema di determinazione e attuazione degli indirizzi di politica estera posti nella sentenza costituzionale n. 179 del 1987, mira palesemente a colpire soltanto le norme espresse negli artt. 3, comma primo, 11, 12 e 13 della legge regionale impugnata, le quali appaiono le sole suscettibili di incidere nella sfera del "potere estero" riservata allo Stato). - V. S. n. 212/1991. red.: F. Mangano

Massima n. 22203

Illegittimita' costituzionale degli artt. 3, 11, 12 e 13 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta riapprovata il 13 luglio 1995, poiche', in contrasto con la riserva statale prevista, per le attivita' inerenti i rapporti internazionali, dall'art. 2 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (d.P.R. n. 182 del 1982) ed esorbitando dal limitato potere, conferito alle Regioni dall'art. 2, commi 4 e 5, della legge n. 49 del 1987, di avanzare proposte alla Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo e di prestare attuazione alle proposte successivamente approvate, la legge regionale impugnata realizza lo spostamento dallo Stato alla Regione della competenza relativa alla decisione degli interventi in questo settore, legittimando direttamente la Regione - nell'art. 3 - a svolgere una serie di attivita' in tema di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, ancorche' condizionata al "previo parere favorevole della sopra citata Direzione generale" e confermando tali poteri di determinazione, con la previsione di un programma annuale degli interventi regionali in oggetto - nell'art. 11 - e di una disciplina dei relativi contributi e delle procedure connesse - negli artt. 12 e 13 -. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, 11, 12 e 13 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta riapprovata il 13 luglio 1993, recante "Nuova disciplina degli interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Cheli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1996.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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