Corte costituzionale
Sentenza n. 53/1996
Corte cost., sent. 27 febbraio 1996, n. 53
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 53/1996
- Data di deposito
- 27 febbraio 1996
- Data di decisione
- 21 febbraio 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:53
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 13 luglio 1995
- art. 13, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 13 luglio 1995
- art. 3, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 13 luglio 1995
- art. 11, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 13 luglio 1995
Parametri
- art. 2, statuto regione Valle d'Aosta
- legge n. 49 del 26 febbraio 1987
- art. 39, legge n. 87 del 13 marzo 1953
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 182 del 22 febbraio 1982
Massime
Massima n. 22202
Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta riapprovata, a seguito di rinvio, il 13 luglio 1995, recante "Nuova disciplina degli interventi regionali di cooperazione e solidarieta' con i Paesi in via di sviluppo", in quanto, benche' il ricorso dello Stato sia formalmente diretto contro la legge nel suo insieme, purtuttavia, esso non e' genericamente formulato, poiche' dalla prospettazione delle censure risulta possibile dedurre che la questione e' stata proposta soltanto nei confronti di alcune norme determinate. (Nella specie, l'eccezione di inammissibilita' della Regione Valle d'Aosta viene respinta perche' il ricorso, nell'indicare con precisione le norme e i principi costituzionali violati, richiamando sia le competenze regionali elencate nell'art. 2 dello Statuto speciale Valle d'Aosta, non comprensive della materia c.d. estera, sia la riserva di competenza statale per i rapporti internazionali riconosciuta dall'art. 2 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, sia i principi in tema di determinazione e attuazione degli indirizzi di politica estera posti nella sentenza costituzionale n. 179 del 1987, mira palesemente a colpire soltanto le norme espresse negli artt. 3, comma primo, 11, 12 e 13 della legge regionale impugnata, le quali appaiono le sole suscettibili di incidere nella sfera del "potere estero" riservata allo Stato). - V. S. n. 212/1991. red.: F. Mangano
Massima n. 22203
Illegittimita' costituzionale degli artt. 3, 11, 12 e 13 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta riapprovata il 13 luglio 1995, poiche', in contrasto con la riserva statale prevista, per le attivita' inerenti i rapporti internazionali, dall'art. 2 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (d.P.R. n. 182 del 1982) ed esorbitando dal limitato potere, conferito alle Regioni dall'art. 2, commi 4 e 5, della legge n. 49 del 1987, di avanzare proposte alla Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo e di prestare attuazione alle proposte successivamente approvate, la legge regionale impugnata realizza lo spostamento dallo Stato alla Regione della competenza relativa alla decisione degli interventi in questo settore, legittimando direttamente la Regione - nell'art. 3 - a svolgere una serie di attivita' in tema di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, ancorche' condizionata al "previo parere favorevole della sopra citata Direzione generale" e confermando tali poteri di determinazione, con la previsione di un programma annuale degli interventi regionali in oggetto - nell'art. 11 - e di una disciplina dei relativi contributi e delle procedure connesse - negli artt. 12 e 13 -. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, 11, 12 e 13 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta riapprovata il 13 luglio 1993, recante "Nuova disciplina degli interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Cheli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1996.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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