Corte costituzionale
Sentenza n. 429/1996
Corte cost., sent. 30 dicembre 1996, n. 429
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 429/1996
- Data di deposito
- 30 dicembre 1996
- Data di decisione
- 12 dicembre 1996
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:429
Norme oggetto del giudizio
- nota del ministro delle finanze del 15 gennaio 1996
Parametri
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
Massime
Massima n. 23019
Non spetta allo Stato, e, per esso, al Ministero delle finanze, disporre il versamento alle tesorerie provinciali dello Stato del 50% dei proventi delle tasse sulla partita IVA, riscosse nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, in quanto - posto che per la destinazione all'erario, a norma dell'art. 3, comma 241, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (emanato nel contesto di misure di razionalizzazione della finanza pubblica), delle entrate tributarie riscosse nell'ambito territoriale regionale, deve sussistere il requisito, egualmente richiesto dall'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria, della novita' dell'entrata, e che detto requisito non sussiste con riferimento alla tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA ne' alla relativa tassa annuale; e considerato che la regola della riserva alla Regione delle imposte erariali riscosse nel suo ambito territoriale, con l'eccezione, appunto, delle nuove entrate specificamente destinate allo Stato, e' rispettata anche dalla legge n. 549 del 1995, citata, che, all'art.3, comma 243, dichiara applicabili nelle Regioni a Statuto speciale le disposizioni della legge stessa solo in quanto non siano in contrasto con gli Statuti e con le relative norme di attuazione - l'attribuzione alla Regione Siciliana del solo 50% dell'imposta riscossa nell'ambito del suo territorio e' priva di fondamento legislativo. Deve, conseguentemente, essere annullata, nella parte concernente la Regione Siciliana ed in relazione alle tasse sulla partita IVA, la nota del Ministero delle finanze 15 gennaio 1996, prot. n. II/4/126/96 (concernente l'applicazione dell'art. 3, commi 138, 142, 143, 144, 146 e 241 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), poiche' viola, per quanto detto in precedenza, le attribuzioni della medesima Regione in materia finanziaria, previste dall'art. 36 dello Statuto speciale (approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e dall'art. 2 delle relative norme di attuazione (approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074). red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, e, per esso, al Ministero delle finanze, disporre il versamento alle tesorerie provinciali dello Stato del 50% dei proventi delle tasse sulla partita IVA, riscosse nell'ambito del territorio della regione siciliana;
Annulla, di conseguenza, nella parte concernente la regione siciliana ed in relazione alle tasse sulla partita IVA, la nota del Ministero delle finanze 15 gennaio 1996, prot. n. II/4/126/96 (concernente l'applicazione dell'art. 3, commi 138, 142, 143, 144, 146 e 241 della legge 28 dicembre 1995, n. 549).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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