Corte costituzionale
Sentenza n. 415/1996
Corte cost., sent. 27 dicembre 1996, n. 415
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 415/1996
- Data di deposito
- 27 dicembre 1996
- Data di decisione
- 12 dicembre 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:415
Norme oggetto del giudizio
Massime
Massima n. 22997
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., l'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (recante: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione di terzo all'esecuzione forzata per realizzazione di crediti di imposta attraverso espropriazione di beni acquistati con atto pubblico di data anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta, in quanto - premesso che e' stata gia' dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui non prevedeva che il coniuge del debitore potesse proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione anteriore al matrimonio (sentenza n. 358/1994) o al verificarsi del presupposto dell'imposta (sentenza n. 444/1995), avendo la Corte ritenuto che una preclusione dell'opposizione cosi' assoluta eccedesse sia la misura della speciale protezione da assicurare alla pronta realizzazione del credito fiscale, sia l'esigenza di prevenire ed evitare frodi e simulazioni - lo stesso criterio deve trovare applicazione per i familiari del contribuente, dovendosi ricondurre la non proponibilita' dell'opposizione per essi prevista nei limiti richiesti dalla ragione che la giustifica, giacche' la preclusione stessa non puo' ragionevolmente essere cosi' estesa da comprendere i beni acquistati con atto pubblico di data anteriore al verificarsi del presupposto al quale si collega il rapporto obbligatorio tributario, sino ad escludere anche in tal caso la possibilita' di dimostrare in giudizio la proprieta' del bene pignorato. - Circa la preminente esigenza di pronta realizzazione del credito fiscale, v. "ex multis", S. nn. 42/1964 e 93/1964; - riguardo alla necessita' che detta esigenza trovi la sua misura ed un ragionevole limite nella rispondenza alle finalita' che la giustificano, cfr. S. nn. 358/1994 e 444/1995, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione di terzo quando si tratti di beni acquistati con atto pubblico di data anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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