Corte costituzionale
Sentenza n. 380/1996
Corte cost., sent. 5 novembre 1996, n. 380
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 380/1996
- Data di deposito
- 5 novembre 1996
- Data di decisione
- 17 ottobre 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:380
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione siciliana del 24 marzo 1996
- art. 3, legge della Regione siciliana del 24 marzo 1996
- art. 1, legge della Regione siciliana del 24 marzo 1996
Massime
Massima n. 22926
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 97 Cost., gli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Sicilia approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996 (recante: "Norme transitorie concernenti i professionisti convenzionati con il Servizio Sanitario nazionale. Interpretazione autentica di norme in materia di assistenza indiretta. Norma finanziaria e modifiche alla legge regionale del 4 aprile 1995, n. 26") - i quali, in primo luogo, eludono, in violazione dell'art. 17, lett. b), dello Statuto speciale, l'art. 2, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a norma del quale, a decorrere dal 30 giugno 1996, cessano tutti i rapporti convenzionali, compresi quelli prorogati; e, in secondo luogo, trasformano, mediante il ricorso alla formula societaria, l'originario rapporto professionale, personale, in una sorta di diritto patrimoniale del titolare della convenzione che puo' trasmetterla ai parenti o affini sino al quarto grado - in quanto, premesso che l'art. 17 dello Statuto speciale attribuisce alla Regione siciliana, per cio' che attiene alla materia sanitaria, una competenza legislativa di tipo concorrente (v. sentenze nn. 266/1993 e 484/1991), la legge regionale deve rispettare i principi contenuti nella legge dello Stato, che disciplinano singoli settori normativi, tra i quali e' appunto da ascrivere il disposto dell'art. 2, comma 7, della legge n. 549 del 1995 (recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"). Invero, nel 1995 il legislatore nazionale e' intervenuto, in sede di manovra finanziaria e di bilancio, su un punto estremamente delicato, qual e' quello dei rapporti convenzionali fra il servizio sanitario nazionale e la medicina specialistica, e ha posto termine alle numerose proroghe, ripetutamente concesse per i rapporti convenzionali in atto, indicando come limite ultimo il 30 giugno 1996. Pertanto, dalla declaratoria di illegittimita' costituzionale delle norme sopra citate, per violazione dei limiti che alla potesta' legislativa della Regione siciliana sono posti dall'art. 17, lett. b), dello Statuto speciale, consegue, altresi', l'assorbimento dell'altra censura contestata dal Commissario dello Stato. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione siciliana, approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996 (Norme transitorie concernenti i professionisti convenzionati con il servizio sanitario nazionale. Interpretazione autentica di norme in materia di assistenza indiretta. Norma finanziaria e modifiche alla legge regionale del 4 aprile 1995, n. 26).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 novembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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