Corte costituzionale

Sentenza n. 352/1996

Corte cost., sent. 18 ottobre 1996, n. 352

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
352/1996
Data di deposito
18 ottobre 1996
Data di decisione
14 ottobre 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:352

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, lett. q), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
  • art. 2, comma 2, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
  • delibera legislativa Regione Valle D'Aosta del 23 novembre 1995

Parametri

  • art. 2, lett. a), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 3, lett. g), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 2, comma 1, lett. q), legge n. 421 del 23 ottobre 1992

Massime

Massima n. 23046

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, l'omissione nel ricorso dello Stato della espressa menzione delle norme statutarie sui limiti dei poteri legislativi regionali che si assumono violate (nella specie artt. 2, lett. a), e 3, lett. g), dello Statuto speciale per la regione Valle d'Aosta), puo' essere superata dalla Corte mediante i suoi poteri di interpretazione del ricorso, quando il ricorrente lamenti, come nel caso in esame, la violazione di un limite all'esercizio della potesta' legislativa regionale di tipo esclusivo indicando le norme fondamentali delle riforme economico-sociali violate, di modo che dal complesso del ricorso risultino in modo chiaro i termini delle questioni proposte. - V., da ultimo, S. 153/1995. red.: A. Franco

Massima n. 23047

I principi della contrattazione nazionale in tema di rapporti di lavoro e di impiego, della disciplina in base ad accordi, e della riserva di contrattazione collettiva per la materia delle aspettative e dei permessi per attivita' sindacali, desumibili dall'art. 2, co. 1, lett. q), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (recante i criteri direttivi della delega legislativa), hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale e, come tali, vincolano anche la competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (nella specie si trattava della competenza della regione Valle d'Aosta in materia di ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto). Questo carattere va riconosciuto non tanto per la qualifica formale attribuita a tali disposizioni dallo stesso art. 2, co. 2, di norme fondamentali di riforma economico-sociale, quanto piuttosto per la natura oggettiva delle medesime, quale desumibile dalla incisiva innovativita' del loro contenuto normativo in relazione a settori di rilevante importanza per la vita economico-sociale del Paese, e dalla connotazione delle norme considerate come principi che esigono una attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale. - Sui caratteri delle "norme fondamentali delle riforme economico-sociali", v. S. nn. 153/1995, 359/1993, 296/1993, 366/1992, 356/1992, 188/1992, 493/1991, 386/1991, 349/1991, 634/1988. red.: A. Franco

Massima n. 23048

Dall'art. 2, co. 1, lett. q), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e' enucleabile il principio della contrattazione nazionale in tema di rapporti di lavoro e di impiego, il quale ha carattere di norma fondamentale di riforma economico-sociale. Tale principio puo' tuttavia applicarsi alle regioni solo attraverso soluzioni organizzative e procedurali in grado di garantire una partecipazione effettiva dei soggetti regionali. Quando si tratta di rapporti imputabili alle regioni ordinarie, il principio e' stato attuato con il vincolo procedimentale dell'intesa tra Governo e Conferenza dei Presidenti delle regioni nell'ambito della contrattazione di interesse delle regioni (art. 17 del d. lgs. 10 novembre 1993, n. 470). - V. S. n. 359/1993. red.: A. Franco

Massima n. 23049

Dall'art. 2, co. 1, lett. q), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono enucleabili il principio della disciplina in base ad accordi in tema di rapporti di lavoro e di impiego, e quello della riserva di contrattazione collettiva per la materia delle aspettative e dei permessi per attivita' sindacale, principi che hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale e, come tali, vincolano anche la competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Queste, pertanto, debbono disciplinare determinati oggetti in materia di personale con il ricorso all'accordo sindacale come strumento necessario ed alternativo alla legge ovvero con il presupposto dell'accordo con i sindacati in sede regionale. In particolare, per quanto riguarda le aspettative e i permessi sindacali (ricomprendenti i comandi e le posizioni di fuori ruolo sindacali), il principio si inserisce in un disegno di politica economica diretta a contenere notevolmente la spesa pubblica e a contribuire a trasformare la situazione di grave squilibrio finanziario esistente nel settore pubblico ed in particolare nel pubblico impiego. Infatti, la disposizione citata, con la finalita' di contenere e razionalizzare le aspettative ed i permessi sindacali nel settore pubblico, persegue anche l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva e di fissazione di limiti massimi. Detti limiti massimi riguardano necessariamente anche il numero complessivo (e quindi unitariamente inteso anche in un quadro nazionale) sulla base di un ambito che non puo' prescindere dal carattere insieme locale e nazionale delle organizzazioni sindacali e dalla possibilita' per esse, nelle loro varie articolazioni basate su principi di liberta' a seconda del tipo, di attingere le persone utilizzate negli incarichi da pluralita' di amministrazioni ed enti pubblici e da pluralita' di settori e categorie. - V. S. nn. 219/1984, 341/1992, 296/1993, 496/1993. red.: A. Franco

Massima n. 23050

La materia delle aspettative e dei permessi per attivita' sindacale e' stata da tempo enucleata dalla disciplina del pubblico impiego e dagli altri profili, e gode di un regime particolare, oggetto di apposita e separata considerazione, in quanto e' riservata alla contrattazione collettiva. Nello stesso tempo, la disciplina di tale materia rientra solo in parte nelle norme sul rapporto di lavoro pubblico (rapporto tra ente pubblico e dipendente) assumendo un carattere speciale. Il quale si risolve nella messa a disposizione di personale da ente a soggetti terzi rispetto al rapporto di lavoro, con un connotato particolare di garanzia delle attivita' sindacali sia del singolo lavoratore associato sia dei sindacati, in modo da assicurare la possibilita' di utilizzare il comando o meccanismi simili entro determinati limiti, ripartendo l'onere tra i vari enti datori di lavoro, senza dispersioni che gravino in misura non ragionevole sull'intero apparato pubblico. - V. S. n. 1127/1988. red.: A. Franco

Massima n. 23051

E' costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 2, lett. a), dello Statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, la legge regionale della Valle d'Aosta riapprovata il 23 novembre 1995, in quanto essa: a) nel disciplinare i distacchi per motivi sindacali del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione, viola il principio generale posto dall'art. 2, co. 1, lett. q), della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, come attuato dall'art. 54 del d.lgs. n. 29 del 1993, secondo il quale la disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche e' materia riservata alla contrattazione collettiva; b) nel rideterminare il quadro di riferimento per la individuazione del contingente delle aspettative e dei permessi sindacali, viola il principio generale posto dal medesimo art. 2, co. 1, lett. q), della legge n. 421 del 1992, diretto alla limitazione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche, come attuato dall'art. 3, co. 31, della legge n. 537 del 1993, e dall'art. 2 del d.P.C.m. 27 ottobre 1994, n. 770. Invero, dal citato art. 2, co. 1, lett. q), sono desumibili i principi della contrattazione nazionale in tema di rapporti di lavoro e di impiego, della disciplina in base ad accordi, e della riserva di contrattazione collettiva per la materia delle aspettative e dei permessi per attivita' sindacale, nonche' della fissazione di limiti massimi per quest'ultimi, principi che hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale e, quindi, vincolano anche la competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto. Non puo' in contrario avere rilevanza il fatto che le competenze normative della regione Valle d'Aosta in questa materia ed in quella scolastica sono gia' state esercitate anche nel settore in questione con la legge regionale n. 48 del 1979, essendo questa anteriore ai sopravvenuti principi fondamentali. Cio' peraltro non significa che si debba escludere la possibilita' di un ambito residuale di disciplina normativa delle regioni a statuto speciale, ma in ogni caso tale disciplina (poteri di adattamento del proprio ordinamento del personale e di integrazione rispetto agli accordi nazionali e locali in relazione alla dimensione ed articolazione dell'amministrazione regionale) deve essere successiva alla contrattazione collettiva, fino a che permanga - in una scelta del legislatore nazionale - il principio fondamentale della riserva di contrattazione collettiva per la materia dei permessi per attivita' sindacale. - V. precedenti massime B e D. red.: A. Franco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Valle d'Aosta riapprovata dal consiglio della Valle d'Aosta il 23 novembre 1995, recante "Modificazioni all'art. 2 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 48 (Comandi, esoneri e collocamenti fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione)".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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