Corte costituzionale
Sentenza n. 343/1996
Corte cost., sent. 18 ottobre 1996, n. 343
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 343/1996
- Data di deposito
- 18 ottobre 1996
- Data di decisione
- 14 ottobre 1996
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:343
Norme oggetto del giudizio
- Accordo Bolzano - Voivodato Suwalki del 27 luglio 1995
Parametri
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 99, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 2, comma 3, lett. a), legge n. 491 del 4 dicembre 1993
- legge n. 100 del 24 aprile 1990
Massime
Massima n. 22990
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dallo Stato nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto, benche' il verbale della seduta del Consiglio dei ministri, nella quale e' stata assunta la determinazione di sollevare il conflitto, non sia stato integrato con la relazione del Ministro proponente che ne completerebbe il contenuto, tuttavia da esso risulta la volonta' del Governo di denunciare l'accordo di cooperazione sottoscritto dal Presidente della Provincia autonoma di Bolzano e del Voivodato di Suwalki, perche' ritenuto invasivo di competenze statali in materia estera, non sussistendo, pertanto, carenze nell'individuazione dell'oggetto e dei termini del conflitto. red.: F. Mangano
Massima n. 22991
Ammissibilita' del conflitto di attribuzione proposto dallo Stato nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto i termini previsti per la proposizione del ricorso decorrono dalla conoscenza dell'atto da parte del Governo, che deve essere certa, quanto all'esistenza di esso, e completa, quanto ai suoi contenuti (nella specie, non e' stata ritenuta provata la conoscenza dell'atto da parte del Governo, sulla base di una nota indirizzata dall'Ambasciata d'Italia al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, con la quale si segnala di avere avuto notizia dalla stampa locale della visita di una delegazione della Provincia, e di avere successivamente appreso dalle autorita' polacche della firma di un accordo di cooperazione). red.: F. Mangano
Massima n. 22992
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dallo Stato nei confronti della Provincia di Bolzano, in quanto dal ricorso si desume con certezza, indipendentemente dalle locuzioni usate e dal richiamo dei parametri costituzionali, la riferibilita' del conflitto all'accertamento della sfera di competenze costituzionali proprie dello Stato nelle attivita' estere, che l'atto denunciato come invasivo e del quale si chiede l'annullamento, avrebbe violato. red.: F. Mangano
Massima n. 22993
Non spetta alla Provincia autonoma di Bolzano il potere di stipulare l'accordo di collaborazione con il Voivodato di Suwalki, sottoscritto il 27.7.1995, poiche' la sottoscrizione di accordi con organi o enti esteri senza che la Regione (anche quelle a statuto speciale e le Province autonome) abbia preventivamente informato il Governo, secondo il principio di leale cooperazione, affinche' esso sia posto in condizione di esprimere tempestivamente le proprie valutazioni, e' di per se' lesiva della sfera di attribuzioni statali, indipendentemente dalla riferibilita' delle materie trattate a quelle attivita', che, essendo idonee ad incidere sulla politica estera dello Stato, richiedono un concorso di valutazioni, mediante la previa intesa con il Governo, ovvero alle altre, che, pur non impegnando la responsabilita' dello Stato, implicano comunque conoscenza o controllo, mediante un assenso anche implicito, al fine di impedire le iniziative ritenute inconciliabili con gli indirizzi generali della politica estera. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta alla Provincia autonoma di Bolzano il potere di stipulare l'accordo di collaborazione con il Voivodato di Suwalki, sottoscritto il 27 luglio 1995;
Annulla, di conseguenza, tale atto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996
Il direttore di cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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