Corte costituzionale

Sentenza n. 343/1996

Corte cost., sent. 18 ottobre 1996, n. 343

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
343/1996
Data di deposito
18 ottobre 1996
Data di decisione
14 ottobre 1996
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:343

Norme oggetto del giudizio

  • Accordo Bolzano - Voivodato Suwalki del 27 luglio 1995

Parametri

  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 99, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 2, comma 3, lett. a), legge n. 491 del 4 dicembre 1993
  • legge n. 100 del 24 aprile 1990

Massime

Massima n. 22990

E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dallo Stato nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto, benche' il verbale della seduta del Consiglio dei ministri, nella quale e' stata assunta la determinazione di sollevare il conflitto, non sia stato integrato con la relazione del Ministro proponente che ne completerebbe il contenuto, tuttavia da esso risulta la volonta' del Governo di denunciare l'accordo di cooperazione sottoscritto dal Presidente della Provincia autonoma di Bolzano e del Voivodato di Suwalki, perche' ritenuto invasivo di competenze statali in materia estera, non sussistendo, pertanto, carenze nell'individuazione dell'oggetto e dei termini del conflitto. red.: F. Mangano

Massima n. 22991

Ammissibilita' del conflitto di attribuzione proposto dallo Stato nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto i termini previsti per la proposizione del ricorso decorrono dalla conoscenza dell'atto da parte del Governo, che deve essere certa, quanto all'esistenza di esso, e completa, quanto ai suoi contenuti (nella specie, non e' stata ritenuta provata la conoscenza dell'atto da parte del Governo, sulla base di una nota indirizzata dall'Ambasciata d'Italia al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, con la quale si segnala di avere avuto notizia dalla stampa locale della visita di una delegazione della Provincia, e di avere successivamente appreso dalle autorita' polacche della firma di un accordo di cooperazione). red.: F. Mangano

Massima n. 22992

E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dallo Stato nei confronti della Provincia di Bolzano, in quanto dal ricorso si desume con certezza, indipendentemente dalle locuzioni usate e dal richiamo dei parametri costituzionali, la riferibilita' del conflitto all'accertamento della sfera di competenze costituzionali proprie dello Stato nelle attivita' estere, che l'atto denunciato come invasivo e del quale si chiede l'annullamento, avrebbe violato. red.: F. Mangano

Massima n. 22993

Non spetta alla Provincia autonoma di Bolzano il potere di stipulare l'accordo di collaborazione con il Voivodato di Suwalki, sottoscritto il 27.7.1995, poiche' la sottoscrizione di accordi con organi o enti esteri senza che la Regione (anche quelle a statuto speciale e le Province autonome) abbia preventivamente informato il Governo, secondo il principio di leale cooperazione, affinche' esso sia posto in condizione di esprimere tempestivamente le proprie valutazioni, e' di per se' lesiva della sfera di attribuzioni statali, indipendentemente dalla riferibilita' delle materie trattate a quelle attivita', che, essendo idonee ad incidere sulla politica estera dello Stato, richiedono un concorso di valutazioni, mediante la previa intesa con il Governo, ovvero alle altre, che, pur non impegnando la responsabilita' dello Stato, implicano comunque conoscenza o controllo, mediante un assenso anche implicito, al fine di impedire le iniziative ritenute inconciliabili con gli indirizzi generali della politica estera. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Provincia autonoma di Bolzano il potere di stipulare l'accordo di collaborazione con il Voivodato di Suwalki, sottoscritto il 27 luglio 1995;

Annulla, di conseguenza, tale atto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996

Il direttore di cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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