Corte costituzionale

Sentenza n. 341/1996

Corte cost., sent. 18 ottobre 1996, n. 341

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
341/1996
Data di deposito
18 ottobre 1996
Data di decisione
14 ottobre 1996
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:341

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 312 del 27 giugno 1985
  • legge n. 431 del 8 agosto 1985
  • ordine del giorno del Consiglio regionale Sardegna del 27 luglio 1995

Massime

Massima n. 23042

Anche un atto di indirizzo politico, come un ordine del giorno, e' idoneo, in astratto, a menomare competenze costituzionalmente attribuite allo Stato o alla Regione. E' pertanto ammissibile un conflitto di attribuzione promosso dallo Stato ed avente ad oggetto un ordine del giorno del Consiglio regionale (nella specie: l'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale sardo con il quale si decideva di "considerare definitivi i provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia paesistica" e di impegnare "la Giunta regionale ad adottare comportamenti conseguenti con il Ministero per i beni culturali ed ambientali, mutando la prassi da ultimo seguita"). E' vero, infatti, che un ordine del giorno del Consiglio che impegni l'esecutivo regionale ad assumere determinati comportamenti non crea un vincolo giuridico "esterno", specialmente quando si verta in materia di competenza amministrativa delegata, il cui potere di direzione spetti al Presidente della Giunta, che deve conformarsi alle istruzioni del Governo, sicche' la successiva attivita' dell'esecutivo regionale non sarebbe illegittima solo perche' esercitata in contrasto con l'orientamento espresso dal Consiglio regionale. Tuttavia, un ordine del giorno con il quale la Giunta venga impegnata ad osservare un determinato comportamento nei rapporti con lo Stato, non resta privo di rilievo giuridico e non puo' essere considerato, in sede di conflitto di attribuzione, come se non fosse stato adottato. Esso, invero, in base alla regola statutaria secondo la quale la Giunta regionale e' responsabile di fronte al Consiglio, il cui voto di sfiducia ne determina le dimissioni, fa sorgere per la Giunta e per il suo Presidente un vincolo politico ad attenersi agli indirizzi consiliari; e, trattandosi nella specie di un vincolo tendente a precludere al Ministero per i beni culturali e ambientali l'esercizio di qualsiasi potere in materia, e' astrattamente configurabile una menomazione dell'attribuzione statale sotto il profilo della certezza del suo esercizio. Alla Regione, infatti, e' richiesto, nella materia in questione, l'adempimento di un dovere di informazione, espressivo a sua volta del piu' generale dovere di leale cooperazione. Ed il principio di leale collaborazione - alla cui osservanza non puo' certo sottrarsi il Consiglio regionale che, anzi, quale organo di rappresentanza politica della regione, ne e' ancor piu' strettamente avvinto - puo' essere leso anche da atti che, pur senza generare alcuna immediata alterazione dell'ordine delle competenze, non abbiano il valore di una semplice opinione, confinabile nella sfera del pregiuridico, ma incidano, in quanto produttivi di un vincolo - seppure meramente politico - sul contesto di lealta' e trasparenza entro il quale devono essere esercitate le rispettive competenze ed adempiuti i reciproci doveri di Stato e regione. red.: A. Franco

Massima n. 23043

Secondo la giurisprudenza della Corte, il paesaggio costituisce, nel nostro sistema costituzionale, un valore etico- culturale che trascende la competenza della regione in materia urbanistica e nella cui realizzazione sono impegnate tutte le pubbliche amministrazioni e, in primo luogo, lo Stato e le regioni, ordinarie o speciali, in un vincolo reciproco di leale cooperazione. - V. S. nn. 379/1994, 302/1988, 359/1985, 94/1985, 239/1982, 141/1972. red.: A. Franco

Massima n. 23044

In tema di tutela del paesaggio e delle zone di particolare interesse ambientale, il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, nel testo convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dispone che i beni indicati nell'art. 1 della stessa sono "sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497" (art. 7), vincolo che consiste nella necessita' che gli interventi sui relativi beni siano sottoposti ad autorizzazione rilasciata dall'autorita' amministrativa regionale e, in caso d'inerzia di quest'ultima, dal ministro per i beni culturali e ambientali, il quale ha altresi' il potere di annullare, con atto motivato, la predetta autorizzazione regionale. Come la Corte ha gia' affermato, questi poteri e controlli ministeriali sono posti "a estrema difesa" dei vincoli paesaggistici e, come tali, costituiscono parte di una disciplina qualificabile, per la diretta connessione con il valore costituzionale primario della tutela del paesaggio (art. 9 Cost.), come "norme fondamentali di riforma economico-sociale", sicche' le disposizioni che li prevedono non possono essere derogate, modificate o sostituite dalle leggi regionali, neppure ove queste esercitassero competenze di carattere esclusivo. - V. S. nn. 437/1991, 151/1986. red.: A. Franco

Massima n. 23045

Non spetta alla regione Sardegna, e per essa al Consiglio regionale, decidere, con un ordine del giorno, di considerare definitivi, nei confronti del ministero per i beni culturali ed ambientali, i provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate in materia paesistica, ed impegnare la giunta regionale ad adottare comportamenti conseguenti, mutando la prassi di comunicare al detto ministero le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali); e va di conseguenza annullato l'ordine del giorno del Consiglio regionale della Sardegna approvato il 27 luglio 1995. Lo scopo dell'ordine del giorno, invero, e' quello di sottrarre i provvedimenti regionali in materia paesistica e, in particolare, le suddette autorizzazioni, delegate alle regioni, all'esercizio dei poteri statali di controllo stabiliti dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 (annullamento da parte del ministro per i beni culturali e ambientali della autorizzazione regionale entro i 60 giorni successivi alla relativa comunicazione); e cio' sulla premessa che nei piani territoriali regionali l'aspetto paesistico sia strettamente connesso con quello urbanistico, in relazione al quale la regione e' titolare di potesta' legislativa esclusiva. Senonche' , secondo la giurisprudenza della Corte, il paesaggio costituisce, nel nostro sistema costituzionale, un valore etico-culturale che trascende la competenza della regione in materia urbanistica e nella cui realizzazione sono impegnati lo Stato e le regioni, ordinarie o speciali, in un vincolo reciproco di leale cooperazione. Ne' puo' ritenersi che, trattandosi di funzioni amministrative delegate, le autorizzazioni paesaggistiche regionali dovrebbero considerarsi provvedimenti definitivi e, in quanto tali, non soggetti a riesame, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348. Invero - a parte che per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate sono previsti in generale poteri statali sostitutivi nel caso di inerzia o di inadempimento da parte delle regioni - il regime giuridico dei provvedimenti regionali in materia paesaggistica e' definito esaustivamente dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985, il quale pone l'obbligo della loro comunicazione al ministero per i beni culturali e ambientali, proprio ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo. Tali poteri ministeriali di controllo, essendo posti ad estrema difesa dei vincoli paesaggistici, fanno parte di una disciplina qualificabile, per la diretta connessione con il valore costituzionale primario della tutela del paesaggio (art. 9 Cost.), come norme fondamentali di riforma economico-sociale, e quindi vincolano anche la competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale, sicche' le disposizioni legislative statali che prevedono doveri di comunicazione e poteri ministeriali di controllo non possono essere derogate, modificate o sostituite da leggi regionali, e, a maggior ragione, non possono essere violate dalla regione nell'esercizio di potesta' amministrative delegate. Tanto meno ne puo' essere resa dubbia l'effettivita' dal Consiglio regionale che, insieme agli altri organi direttivi della Regione, e' destinatario di un dovere costituzionale di lealta' verso lo Stato. Ne' infine potrebbe sostenersi che il Governo non avrebbe proceduto alla individuazione delle classi di atti da comunicare, perche' in questo caso l'individuazione e' puntualmente intervenuta 'ope legis'. Pertanto, negare il diritto dello Stato ad ottenere informazioni finalizzate alla protezione del paesaggio, seppure in un atto del Consiglio non giuridicamente vincolante, come un ordine del giorno, significa, comunque, rendere incerto ed aleatorio l'esercizio della competenza statale e, quindi, menomarla. Quanto all'inconveniente che i controlli statali in materia di paesaggio potrebbero ritardare notevolmente l'attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, la regione non e' sprovvista di tutela nei confronti dei comportamenti dello Stato non ispirati a criteri di correttezza ed al principio di leale cooperazione, che impone allo Stato di non determinare ingiustificati aggravamenti del procedimento con richieste di documentazione pretestuose, dilatorie o tardive, suscettibili di menomare l'esercizio delle attribuzioni regionali interferenti con la tutela del paesaggio. - V. le precedenti massime B e C. red.: A. Franco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Regione Sardegna, e per essa al consiglio regionale, decidere di considerare definitivi, nei confronti del Ministro per i beni culturali ed ambientali, i provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia paesistica, ed impegnare la giunta regionale ad adottare comportamenti conseguenti, mutando la prassi di comunicare al Ministero per i beni culturali e ambientali le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali); e conseguentemente annulla l'ordine del giorno del consiglio regionale della Sardegna approvato nella seduta antimeridiana del 27 luglio 1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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