Corte costituzionale

Sentenza n. 309/1996

Corte cost., sent. 25 luglio 1996, n. 309

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
309/1996
Data di deposito
25 luglio 1996
Data di decisione
18 luglio 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:309

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 2, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
  • legge n. 359 del 8 agosto 1992

Massime

Massima n. 22848

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 23 Cost., l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (recante: "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica"), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui prevede come obbligatoria l'assistenza delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori per la stipula di accordi in deroga alla legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto - ferma restando la legittimazione del collegamento della validita' di una deroga a norme imperative con l'assolvimento di un onere di assistenza, considerata necessaria ed equilibratrice nelle determinazioni che intervengono tra le parti nei contratti di rilevanza sociale - e' incoerente ed incongrua la norma che, prevedendo l'assistenza come obbligatoria per la validita' di un accordo tra privati, non consente, poi, di individuare con certezza i soggetti abilitati a prestarla, non indica i criteri di determinazione del corrispettivo cui si e' tenuti ne' quelli cui devono essere ispirate le valutazioni che, eventualmente, consentono a chi presta assistenza di incidere sull'esercizio dell'autonomia riconosciuta agli interessati, sino ad inibirla. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma secondo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui prevede come obbligatoria l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per la stipula di accordi in deroga alla legge 27 luglio 1978, n. 392.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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