Corte costituzionale
Sentenza n. 309/1996
Corte cost., sent. 25 luglio 1996, n. 309
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 309/1996
- Data di deposito
- 25 luglio 1996
- Data di decisione
- 18 luglio 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:309
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 2, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- legge n. 359 del 8 agosto 1992
Massime
Massima n. 22848
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 23 Cost., l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (recante: "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica"), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui prevede come obbligatoria l'assistenza delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori per la stipula di accordi in deroga alla legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto - ferma restando la legittimazione del collegamento della validita' di una deroga a norme imperative con l'assolvimento di un onere di assistenza, considerata necessaria ed equilibratrice nelle determinazioni che intervengono tra le parti nei contratti di rilevanza sociale - e' incoerente ed incongrua la norma che, prevedendo l'assistenza come obbligatoria per la validita' di un accordo tra privati, non consente, poi, di individuare con certezza i soggetti abilitati a prestarla, non indica i criteri di determinazione del corrispettivo cui si e' tenuti ne' quelli cui devono essere ispirate le valutazioni che, eventualmente, consentono a chi presta assistenza di incidere sull'esercizio dell'autonomia riconosciuta agli interessati, sino ad inibirla. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma secondo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui prevede come obbligatoria l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per la stipula di accordi in deroga alla legge 27 luglio 1978, n. 392.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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