Corte costituzionale
Sentenza n. 304/1996
Corte cost., sent. 24 luglio 1996, n. 304
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 304/1996
- Data di deposito
- 24 luglio 1996
- Data di decisione
- 18 luglio 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:304
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 81 del 25 marzo 1993
Massime
Massima n. 22676
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 48 e 51 Cost., l'art. 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (in tema di elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), nella parte in cui non prevede il rinvio delle elezioni ed il rinnovo della presentazione delle candidature a sindaco ed a consigliere comunale, in caso di decesso, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, di un candidato alla carica di sindaco nei Comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti, in quanto - premesso che il decesso e l'impedimento permanente del candidato sindaco trovano una regolamentazione positiva nella nuova disciplina elettorale solo con riguardo al caso dell'elezione diretta del sindaco nei Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti e limitatamente all'ipotesi in cui debba procedersi al ballottaggio; e considerato che l'effetto complessivo del meccanismo, affatto peculiare, per i comuni fino a 15.000 abitanti, del voto unico congiunto, con automatica attribuzione del premio di maggioranza, comporta che la lista, privata del candidato sindaco, perche' deceduto, si trova, per tale evento casuale, imprevedibile e non imputabile, a non poter conseguire mai la maggioranza nel consiglio comunale anche nel caso di raccolta di un consenso ampiamente maggioritario, non potendo essa anche in tal caso esprimere il (candidato) sindaco eletto - la suddetta norma determina un'irragionevole alterazione del risultato elettorale, che potrebbe risultare macroscopica nel caso dell'elezione del sindaco con una percentuale di voti ampiamente inferiore a quella raccoltasi sul nome del diverso candidato sindaco premorto e, di riflesso, attribuita alla lista (contrapposta) a questo collegata, ed una compressione particolarmente eclatante del diritto di elettorato passivo (dei candidati consiglieri) e del diritto di elettorato attivo (degli elettori), essendo la competizione elettorale per gli uni e per gli altri limitata alla sola possibilita' di conseguire, o di far conseguire, una partecipazione di minoranza in consiglio, con violazione anche del principio di eguaglianza (per l'irragionevole deteriore trattamento dei candidati consiglieri, gia' penalizzati di fatto dal venir meno dell'effetto di trascinamento del consenso che puo' raccogliere il candidato sindaco) nonche' del principio della parita' del voto (per la aprioristica limitazione, sofferta dagli elettori, del possibile risultato conseguibile). - In tema di elezioni comunali, v., pure, tra le altre, S. n. 107/1996. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), nella parte in cui non prevede il rinvio delle elezioni ed il rinnovo della presentazione delle candidature a sindaco ed a consigliere comunale, in caso di decesso, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, di un candidato alla carica di sindaco nei Comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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