Corte costituzionale
Sentenza n. 303/1996
Corte cost., sent. 24 luglio 1996, n. 303
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 303/1996
- Data di deposito
- 24 luglio 1996
- Data di decisione
- 18 luglio 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:303
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, legge n. 184 del 4 maggio 1983
Massime
Massima n. 22889
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 31 Cost., l'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (in tema di disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) - nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'eta' di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'eta' dell'adottando, pur rimanendo la differenza di eta' compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore - poiche', in continuita' con la precedente giurisprudenza costituzionale, relativa al superamento dell'assoluta rigidita' delle prescrizioni normative, quanto alla differenza di eta' tra adottante ed adottando, deve essere riconosciuta la possibilita' che il giudice valuti, con rigoroso accertamento, l'eccezionale necessita' di consentire, nell'esclusivo interesse del minore, che questi sia inserito nella famiglia di accoglienza che, sola, puo' soddisfare tale suo interesse, anche quando la detta differenza, pur rimanendo nei limiti di quella che puo' solitamente intercorrere tra genitori e figli, si discosti in modo ragionevolmente contenuto dal massimo di quaranta anni, legislativamente previsto. - Cfr., S. nn. 183/1988, 44/1990, 148/1992. In ordine al principio della pari protezione dei minori e quindi della omogeneita' di disciplina sostanziale per la loro adozione, tanto che siano italiani, quanto stranieri, v., pure, S. n. 536/1989. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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