Corte costituzionale

Sentenza n. 303/1996

Corte cost., sent. 24 luglio 1996, n. 303

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
303/1996
Data di deposito
24 luglio 1996
Data di decisione
18 luglio 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:303

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 2, legge n. 184 del 4 maggio 1983

Massime

Massima n. 22889

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 31 Cost., l'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (in tema di disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) - nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'eta' di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'eta' dell'adottando, pur rimanendo la differenza di eta' compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore - poiche', in continuita' con la precedente giurisprudenza costituzionale, relativa al superamento dell'assoluta rigidita' delle prescrizioni normative, quanto alla differenza di eta' tra adottante ed adottando, deve essere riconosciuta la possibilita' che il giudice valuti, con rigoroso accertamento, l'eccezionale necessita' di consentire, nell'esclusivo interesse del minore, che questi sia inserito nella famiglia di accoglienza che, sola, puo' soddisfare tale suo interesse, anche quando la detta differenza, pur rimanendo nei limiti di quella che puo' solitamente intercorrere tra genitori e figli, si discosti in modo ragionevolmente contenuto dal massimo di quaranta anni, legislativamente previsto. - Cfr., S. nn. 183/1988, 44/1990, 148/1992. In ordine al principio della pari protezione dei minori e quindi della omogeneita' di disciplina sostanziale per la loro adozione, tanto che siano italiani, quanto stranieri, v., pure, S. n. 536/1989. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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