Corte costituzionale

Sentenza n. 297/1996

Corte cost., sent. 23 luglio 1996, n. 297

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
297/1996
Data di deposito
23 luglio 1996
Data di decisione
18 luglio 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:297

Norme oggetto del giudizio

Massime

Massima n. 22689

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 2 Cost., l'art. 262 cod. civ., nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identita' personale, in quanto - premesso che la disposizione censurata, prescrivendo (al secondo comma) che, se la filiazione nei confronti del padre e' accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale possa assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, appronta una specifica e peculiare tutela del diritto all'identita' personale, che comprende il diritto al nome come principale segno identificativo della persona - la medesima disposizione non prevede analoga tutela nel caso, sostanzialmente similare, in cui il primo riconoscimento di uno dei due genitori avvenga (come nel caso di specie) in epoca ampiamente successiva alla attribuzione del nome e del cognome da parte dell'ufficiale di stato civile. Anche in tale ipotesi, invero, il figlio naturale ha visto intanto radicarsi la sua identita' in tale nome, la cui conservazione non viene pero' salvaguardata - come invece nel caso precedente - con il riconoscimento della facolta' di aggiungere il cognome del genitore che ha operato il riconoscimento al cognome originariamente attribuitogli. - Cfr. S. n. 13/1994, nella quale la Corte ha affermato che il cognome <<gode di una distinta tutela, anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona,......di rilievo costituzionale perche' il nome, che costituisce il primo e piu' immediato elemento che caratterizza l'identita' personale, e' riconosciuto come bene oggetto di autonomo diritto dall'art. 2 della Costituzione>>. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 262 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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