Corte costituzionale
Sentenza n. 297/1996
Corte cost., sent. 23 luglio 1996, n. 297
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 297/1996
- Data di deposito
- 23 luglio 1996
- Data di decisione
- 18 luglio 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:297
Norme oggetto del giudizio
Massime
Massima n. 22689
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 2 Cost., l'art. 262 cod. civ., nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identita' personale, in quanto - premesso che la disposizione censurata, prescrivendo (al secondo comma) che, se la filiazione nei confronti del padre e' accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale possa assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, appronta una specifica e peculiare tutela del diritto all'identita' personale, che comprende il diritto al nome come principale segno identificativo della persona - la medesima disposizione non prevede analoga tutela nel caso, sostanzialmente similare, in cui il primo riconoscimento di uno dei due genitori avvenga (come nel caso di specie) in epoca ampiamente successiva alla attribuzione del nome e del cognome da parte dell'ufficiale di stato civile. Anche in tale ipotesi, invero, il figlio naturale ha visto intanto radicarsi la sua identita' in tale nome, la cui conservazione non viene pero' salvaguardata - come invece nel caso precedente - con il riconoscimento della facolta' di aggiungere il cognome del genitore che ha operato il riconoscimento al cognome originariamente attribuitogli. - Cfr. S. n. 13/1994, nella quale la Corte ha affermato che il cognome <<gode di una distinta tutela, anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona,......di rilievo costituzionale perche' il nome, che costituisce il primo e piu' immediato elemento che caratterizza l'identita' personale, e' riconosciuto come bene oggetto di autonomo diritto dall'art. 2 della Costituzione>>. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 262 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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