Corte costituzionale

Sentenza n. 287/1996

Corte cost., sent. 22 luglio 1996, n. 287

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
287/1996
Data di deposito
22 luglio 1996
Data di decisione
11 luglio 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:287

Norme oggetto del giudizio

Massime

Massima n. 22891

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 16, lett. b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nella parte in cui non ricomprende tra i redditi ammessi a tassazione separata l'indennita' di disoccupazione, in quanto, premesso che la omessa espressa indicazione di detta indennita' tra i redditi sottoposti al sistema speciale della tassazione separata non consente di colmare tale lacuna in via interpretativa, con la conseguenza che il trattamento di disoccupazione viene di fatto ad essere assoggettato al regime meno favorevole del cumulo dei redditi; e considerato che l'indennita' in oggetto spetta in luogo della retribuzione che viene a mancare per motivi indipendenti dalla volonta' dei prestatori di lavoro, la stessa deve soggiacere al medesimo regime fiscale previsto per il reddito di lavoro dipendente ove venga, come nella fattispecie, corrisposta in periodo di imposta successivo a quello di riferimento. Invero, poiche' la 'ratio' della tassazione separata e' quella di evitare il determinarsi di una applicazione iniqua del meccanismo della progressivita' dell'IRPEF, tale 'ratio' deve a maggior ragione valere riguardo all'indennita' di disoccupazione involontaria, la quale mira proprio a dare attuazione al precetto dell'art. 38, secondo comma, Cost., che riconosce ai lavoratori che si trovino in quella condizione, il diritto sociale ad avere assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nella parte in cui non ricomprende tra i redditi ammessi a tassazione separata l'indennità di disoccupazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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