Corte costituzionale
Sentenza n. 287/1996
Corte cost., sent. 22 luglio 1996, n. 287
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 287/1996
- Data di deposito
- 22 luglio 1996
- Data di decisione
- 11 luglio 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:287
Norme oggetto del giudizio
Massime
Massima n. 22891
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 16, lett. b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nella parte in cui non ricomprende tra i redditi ammessi a tassazione separata l'indennita' di disoccupazione, in quanto, premesso che la omessa espressa indicazione di detta indennita' tra i redditi sottoposti al sistema speciale della tassazione separata non consente di colmare tale lacuna in via interpretativa, con la conseguenza che il trattamento di disoccupazione viene di fatto ad essere assoggettato al regime meno favorevole del cumulo dei redditi; e considerato che l'indennita' in oggetto spetta in luogo della retribuzione che viene a mancare per motivi indipendenti dalla volonta' dei prestatori di lavoro, la stessa deve soggiacere al medesimo regime fiscale previsto per il reddito di lavoro dipendente ove venga, come nella fattispecie, corrisposta in periodo di imposta successivo a quello di riferimento. Invero, poiche' la 'ratio' della tassazione separata e' quella di evitare il determinarsi di una applicazione iniqua del meccanismo della progressivita' dell'IRPEF, tale 'ratio' deve a maggior ragione valere riguardo all'indennita' di disoccupazione involontaria, la quale mira proprio a dare attuazione al precetto dell'art. 38, secondo comma, Cost., che riconosce ai lavoratori che si trovino in quella condizione, il diritto sociale ad avere assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nella parte in cui non ricomprende tra i redditi ammessi a tassazione separata l'indennità di disoccupazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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