Corte costituzionale

Sentenza n. 248/1996

Corte cost., sent. 16 luglio 1996, n. 248

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
248/1996
Data di deposito
16 luglio 1996
Data di decisione
8 luglio 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:248

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, legge n. 24 del 5 gennaio 1994

Massime

Massima n. 22625

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 3, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 24 (in tema di validita' delle graduatorie e dei concorsi per titoli ed esami e di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui non prevede l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 dello stesso articolo (riguardante la possibilita' per gli insegnanti della scuola materna, in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme vigenti, di partecipare ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo della scuola elementare) anche ai candidati ammessi con riserva al concorso indetto con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 12 aprile 1990, in quanto - premesso che la norma censurata si inserisce in un contesto normativo del tutto particolare, nell'ambito della disciplina di reclutamento del personale direttivo della scuola, nel quale ha trovato attuazione il principio del collegamento tra funzione docente e funzione direttiva, persistendo l'attribuzione ai direttori didattici della scuola elementare della funzione direttiva estesa anche alle scuole materne; e considerato che si e' riconosciuta ai docenti di queste ultime scuole la legittimazione a partecipare ai concorsi per direttore didattico, e che il legislatore ha espressamente attribuito efficacia a tale riconoscimento anche per le situazioni non ancora definite, disponendo che la stessa disciplina si applichi ai candidati ammessi con riserva al concorso bandito con decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 marzo 1992, il quale non era ancora concluso al momento dell'entrata in vigore della legge n. 24 del 1994 - la riconduzione della disciplina di settore ai principi comuni della legislazione scolastica, una volta affermata con estensione ai rapporti pendenti (tra i quali e' da comprendere quello preso in esame dal giudice 'a quo'), non puo' essere ragionevolmente limitata solo ad alcuni di essi, differenziando la posizione di candidati egualmente ammessi, ai due concorsi (indetti, rispettivamente, con D.M. 23 marzo 1992 e con D.M. 12 aprile 1990), con riserva e dotati dei medesimi titoli; candidati che, in entrambi i casi, hanno superato le prove e possono essere utilmente collocati in graduatorie ancora valide per la nomina in ruolo. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 24 (Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi), nella parte in cui non prevede l'applicazione della disposizione di cui al primo comma dello stesso articolo anche ai candidati ammessi con riserva al concorso indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 12 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56-bis, quarta serie speciale, del 17 luglio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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