Corte costituzionale

Sentenza n. 245/1996

Corte cost., sent. 12 luglio 1996, n. 245

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
245/1996
Data di deposito
12 luglio 1996
Data di decisione
27 giugno 1996
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:245

Norme oggetto del giudizio

  • circolare del ministero dell'interno n. 37 del 28 marzo 1995

Parametri

  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 marzo 1977

Massime

Massima n. 22728

Va respinta l'eccezione di inammissibilita' proposta, nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base della pretesa natura interpretativa della circolare del Ministero dell'Interno del 28 marzo 1995, n. 37, poiche' la circolare impugnata contiene un'inequivoca manifestazione di volonta' dello Stato ed e' diretta agli organi centrali e periferici preposti ad assicurarne l'osservanza da parte delle Regioni. - Circa l'idoneita' di una circolare a formare oggetto di un giudizio per conflitto di attribuzioni: v. S. n. 26/1994. red.: F. Mangano

Massima n. 22729

Va respinta l'eccezione di inammissibilita' proposta in quanto la Regione Lombardia, nel sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, non soltanto declina la propria competenza in ordine al potere autorizzatorio previsto dall'art. 17 cod. civ. con riferimento alle associazioni di volontariato non riconosciute, ma ne nega addirittura l'esistenza, poiche' cio' integra un conflitto negativo di attribuzione, nel quale il ricorrente nega sia la propria competenza sia quella dell'altro ente. - Circa l'ammissibilita' dei conflitti negativi di attribuzione tra enti v. S. nn. 156/1996, 425/1993 e 60/1993. red.: F. Mangano

Massima n. 22730

Inammissibilita' del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato, in relazione alla circolare del 28 marzo 1995, n. 37, emessa dal Ministero dell'Interno, nella parte in cui, dopo aver stabilito che gli acquisti immobiliari e le accettazioni di donazioni, eredita' o lasciti, da parte di organizzazioni di volontariato non aventi personalita' giuridica devono essere assoggettati al regime autorizzatorio di cui all'art. 17 cod. civ., precisa che tali autorizzazioni sono di competenza regionale quando l'associazione opera in ambito esclusivamente regionale, in quanto l'oggetto del conflitto, concernente una materia "delegata" alle Regioni dall'art. 14 del d.P.R. n. 616 del 1977, con la riserva allo Stato di una parte delle competenze e dei relativi poteri concorrenti, non riguarda competenze regionali costituzionalmente protette. - Circa i limiti dell'ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni con riferimento a funzioni delegate dallo Stato: v., in primo luogo, S. n. 559/1988 e, piu' di recente, n. 174/1996, n. 282/1992, n. 278/1991. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla circolare del Ministero dell'interno, Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, del 28 marzo 1995, n. 37, prot. n. M/5501, avente ad oggetto "Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 5 - Acquisto di beni immobili e accettazione di eredità e legati da parte di associazioni di volontariato non riconosciute", sollevato dalla regione Lombardia con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996.

Il presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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