Corte costituzionale
Sentenza n. 245/1996
Corte cost., sent. 12 luglio 1996, n. 245
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 245/1996
- Data di deposito
- 12 luglio 1996
- Data di decisione
- 27 giugno 1996
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:245
Norme oggetto del giudizio
- circolare del ministero dell'interno n. 37 del 28 marzo 1995
Parametri
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 marzo 1977
Massime
Massima n. 22728
Va respinta l'eccezione di inammissibilita' proposta, nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base della pretesa natura interpretativa della circolare del Ministero dell'Interno del 28 marzo 1995, n. 37, poiche' la circolare impugnata contiene un'inequivoca manifestazione di volonta' dello Stato ed e' diretta agli organi centrali e periferici preposti ad assicurarne l'osservanza da parte delle Regioni. - Circa l'idoneita' di una circolare a formare oggetto di un giudizio per conflitto di attribuzioni: v. S. n. 26/1994. red.: F. Mangano
Massima n. 22729
Va respinta l'eccezione di inammissibilita' proposta in quanto la Regione Lombardia, nel sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, non soltanto declina la propria competenza in ordine al potere autorizzatorio previsto dall'art. 17 cod. civ. con riferimento alle associazioni di volontariato non riconosciute, ma ne nega addirittura l'esistenza, poiche' cio' integra un conflitto negativo di attribuzione, nel quale il ricorrente nega sia la propria competenza sia quella dell'altro ente. - Circa l'ammissibilita' dei conflitti negativi di attribuzione tra enti v. S. nn. 156/1996, 425/1993 e 60/1993. red.: F. Mangano
Massima n. 22730
Inammissibilita' del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato, in relazione alla circolare del 28 marzo 1995, n. 37, emessa dal Ministero dell'Interno, nella parte in cui, dopo aver stabilito che gli acquisti immobiliari e le accettazioni di donazioni, eredita' o lasciti, da parte di organizzazioni di volontariato non aventi personalita' giuridica devono essere assoggettati al regime autorizzatorio di cui all'art. 17 cod. civ., precisa che tali autorizzazioni sono di competenza regionale quando l'associazione opera in ambito esclusivamente regionale, in quanto l'oggetto del conflitto, concernente una materia "delegata" alle Regioni dall'art. 14 del d.P.R. n. 616 del 1977, con la riserva allo Stato di una parte delle competenze e dei relativi poteri concorrenti, non riguarda competenze regionali costituzionalmente protette. - Circa i limiti dell'ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni con riferimento a funzioni delegate dallo Stato: v., in primo luogo, S. n. 559/1988 e, piu' di recente, n. 174/1996, n. 282/1992, n. 278/1991. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla circolare del Ministero dell'interno, Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, del 28 marzo 1995, n. 37, prot. n. M/5501, avente ad oggetto "Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 5 - Acquisto di beni immobili e accettazione di eredità e legati da parte di associazioni di volontariato non riconosciute", sollevato dalla regione Lombardia con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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