Corte costituzionale

Sentenza n. 243/1996

Corte cost., sent. 12 luglio 1996, n. 243

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
243/1996
Data di deposito
12 luglio 1996
Data di decisione
27 giugno 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:243

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Molise del 31 ottobre 1995

Massime

Massima n. 22972

E' costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 97 Cost. e 117 Cost., in relazione alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 - che, in armonia col riparto di competenze statuito dal medesimo articolo 117, riserva allo Stato e ad accordi collettivi nazionali la disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale e medici convenzionati - la legge della Regione Molise, riapprovata dal Consiglio regionale il 31 ottobre 1995 (<<Servizio nazionale di Guardia medica ed emergenza territoriale. D.P.R. 41/91 - Integrazione criteri attuativi - Abrogazione di norma>>) - la quale, prevedendo, ai fini del conferimento di incarichi nell'ambito dei servizi di guardia medica, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, non contemplato dall'art. 4 del d.P.R. n. 41 del 1991, per i soli medici residenti da almeno due anni nella localita' per la quale concorrano, introduce, per gli anni 1994 e 1995, un beneficio in precedenza accordato ai medici residenti, per gli anni 1992 e 1993, dalla legge regionale 7 aprile 1993, n. 10 - in quanto, premesso che si e' in presenza di una materia riservata alla contrattazione collettiva e sottratta alla competenza legislativa regionale (v., anche, sentenza n. 245/1984), come del resto e' confermato dalla disciplina introdotta dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (<<Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421>>), la legge impugnata non intende rendere operante il previsto beneficio del punteggio aggiuntivo per i residenti ai soli fini della copertura delle zone carenti. Invero, tale beneficio riguarda tutti <<gli incarichi nell'ambito dei servizi di guardia medica>> e, quindi, anche quelli che sarebbe possibile conferire in base alle graduatorie gia' esistenti: nella specie non vi e' stata dunque soltanto una rottura, di per se' censurabile, del principio di uniformita', ma si e' avuta una vera e propria alterazione delle graduatorie gia' formate e l'imposizione di criteri per il conferimento degli incarichi diversi da quelli stabiliti dalla convenzione e valevoli per il territorio nazionale. - Cfr., altresi', S. nn. 49/1987, 114/1985, 76/1963. - Sul principio di corrispondenza tra motivi di rinvio e motivi di impugnazione, la cui inosservanza puo' essere rilevata dalla Corte anche d'ufficio, v. S. n. 233/1994, 'ex multis'. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise, riapprovata dal Consiglio regionale il 31 ottobre 1995 (Servizio nazionale di guardia medica ed emergenza territoriale. D.P.R. n. 41/1991 - Integrazione criteri attuativi - Abrogazione di norma).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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