Corte costituzionale
Sentenza n. 239/1996
Corte cost., sent. 9 luglio 1996, n. 239
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 239/1996
- Data di deposito
- 9 luglio 1996
- Data di decisione
- 27 giugno 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:239
Norme oggetto del giudizio
- art. 110, decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988
Massime
Massima n. 22973
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, secondo comma, Cost., l'art. 110 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (<<Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657>>) - il quale, prevedendo che l'ufficiale di riscossione sottoposto a procedimento penale per falsita' nelle relazioni di notifica venga <<sospeso dall'impiego e dall'abilitazione in attesa della definizione del procedimento stesso>>, configura una autonoma misura di tipo cautelare ad effetto piu' ampio (incidente sull'abilitazione oltre che sull'impiego), operante 'de jure', e collegata al fatto oggettivo della pendenza del procedimento penale - in quanto, se, da un lato, la sospensione contemplata dalla norma indubbiata e' una misura che puo' certo trovare fondamento nell'esigenza cautelare, valutata dal legislatore, di inibire temporaneamente la permanenza nell'esercizio di delicate funzioni pubbliche di chi sia indagato o processato per reati specificamente connessi a tale esercizio, dall'altro lato, e soprattutto, si riscontra in questo caso quell'assoluto <<automatismo della misura cautelare>> (v. sentenza n. 40/1990), che confligge con i principi di ragionevolezza e di proporzionalita', in base ai quali dovrebbe in linea generale essere invece <<consentito di valutare discrezionalmente, in relazione alla gravita' del fatto e delle sue circostanze nonche' alla personalita' del soggetto agente, l'opportunita' di applicare o meno la misura cautelare>>. Tanto piu' che la sospensione in esame opera in base al presupposto meramente formale della pendenza del procedimento penale, qualunque sia la fase in cui esso si trova, e non ha altro limite di durata se non quello della definizione del procedimento medesimo, che puo' ritardare anche per lungo tempo. - Sulla illegittimita' costituzionale di norme che prevedevano la destituzione di diritto di pubblici impiegati a seguito di condanna penale per taluni delitti, v. S. nn. 270/1986, 971/1988, 16/1991, 'ex multis'. - riguardo alla censura, da parte della Corte, di norme che imponevano il mantenimento di misure cautelari di sospensione dall'esercizio di funzioni o attivita' professionali, collegate all'adozione di provvedimenti restrittivi della liberta' personale, anche dopo che tali ultimi provvedimenti fossero venuti meno, cfr., S. n. 766/1988, con riguardo alla sospensione dall'esercizio della professione di dottore commercialista; n. 40/1990, con riguardo alla <<inabilitazione>> di diritto all'esercizio delle funzioni di notaio; n. 595/1990, con riguardo alla sospensione dello spedizioniere doganale; - sui principi di proporzionalita' e di adeguatezza in materia di misure cautelari personali adottate dal giudice, cfr., anche, S. n. 109/1994; - sul <<doveroso bilanciamento>>, realizzato in modo non irragionevole dall'art. 9, comma 2, della l. 7 febbraio 1990, n. 19, fra l'interesse del dipendente a riprendere il servizio e quello dell'amministrazione ad escludere temporaneamente dal servizio il dipendente sul quale penda l'imputazione per un grave reato, v., 'ex plurimis', S. n. 447/1995. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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