Corte costituzionale
Sentenza n. 236/1996
Corte cost., sent. 4 luglio 1996, n. 236
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 236/1996
- Data di deposito
- 4 luglio 1996
- Data di decisione
- 26 giugno 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:236
Norme oggetto del giudizio
- art. 4-bis, regio decreto n. 1127 del 29 giugno 1939
- art. 2, comma 1, legge n. 349 del 19 ottobre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 22626
Non e' fondata, con riferimento all'art. 41 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, l. 19 ottobre 1991 n. 349 (Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto) - nella parte in cui prevede che la domanda, volta ad ottenere il rilascio del certificato complementare di protezione per il brevetto di farmaco, debba essere presentata direttamente o tramite il servizio postale, soltanto presso l'Ufficio centrale brevetti (oggi Ufficio italiano brevetti e marchi) con sede i Roma, e non possa invece essere anche depositata presso l'U.P.I.C.A. territorialmente competente - in quanto - posto che il predetto certificato ha lo scopo di assicurare un ulteriore periodo di tutela dopo la scadenza ventennale della protezione brevettuale; che la norma impugnata deve porsi in relazione con l'obbligo dell'Ufficio centrale di pubblicazione dei medicamenti per i quali sia stato richiesto il rilascio del certificato stesso; e che al deposito della domanda sono provvisoriamente attribuiti gli stessi effetti del rilascio del certificato medesimo - trattandosi di un onere connesso all'esigenza di garantire uno stretto rapporto tra richiesta del certificato e relativo sistema di pubblicita' in vista dei predetti effetti sostanziali, esso trova razionale giustificazione nella necessaria tutela delle regole della concorrenza e non collide con la "ratio" della garanzia predisposta dall'art. 41 Cost., nella misura in cui questa non si estende alle mere modalita' di comunicazione di atti, aventi l'esclusiva funzione di conoscibilita' degli stessi da parte dei terzi e la cui eventuale onerosita' e' congruamente bilanciata dall'utilita' sociale rappresentata dal corretto funzionamento del mercato. - S. nn. 389/1992 e 110/1995. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 19 ottobre 1991, n. 349 (Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto), sollevata, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 4 luglio 1996.
Il cancelliere: Malvica
Testo integrale
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