Corte costituzionale

Sentenza n. 236/1996

Corte cost., sent. 4 luglio 1996, n. 236

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
236/1996
Data di deposito
4 luglio 1996
Data di decisione
26 giugno 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:236

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4-bis, regio decreto n. 1127 del 29 giugno 1939
  • art. 2, comma 1, legge n. 349 del 19 ottobre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 22626

Non e' fondata, con riferimento all'art. 41 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, l. 19 ottobre 1991 n. 349 (Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto) - nella parte in cui prevede che la domanda, volta ad ottenere il rilascio del certificato complementare di protezione per il brevetto di farmaco, debba essere presentata direttamente o tramite il servizio postale, soltanto presso l'Ufficio centrale brevetti (oggi Ufficio italiano brevetti e marchi) con sede i Roma, e non possa invece essere anche depositata presso l'U.P.I.C.A. territorialmente competente - in quanto - posto che il predetto certificato ha lo scopo di assicurare un ulteriore periodo di tutela dopo la scadenza ventennale della protezione brevettuale; che la norma impugnata deve porsi in relazione con l'obbligo dell'Ufficio centrale di pubblicazione dei medicamenti per i quali sia stato richiesto il rilascio del certificato stesso; e che al deposito della domanda sono provvisoriamente attribuiti gli stessi effetti del rilascio del certificato medesimo - trattandosi di un onere connesso all'esigenza di garantire uno stretto rapporto tra richiesta del certificato e relativo sistema di pubblicita' in vista dei predetti effetti sostanziali, esso trova razionale giustificazione nella necessaria tutela delle regole della concorrenza e non collide con la "ratio" della garanzia predisposta dall'art. 41 Cost., nella misura in cui questa non si estende alle mere modalita' di comunicazione di atti, aventi l'esclusiva funzione di conoscibilita' degli stessi da parte dei terzi e la cui eventuale onerosita' e' congruamente bilanciata dall'utilita' sociale rappresentata dal corretto funzionamento del mercato. - S. nn. 389/1992 e 110/1995. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 19 ottobre 1991, n. 349 (Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto), sollevata, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1996.

Il cancelliere: Malvica

Testo integrale

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