Corte costituzionale

Sentenza n. 233/1996

Corte cost., sent. 4 luglio 1996, n. 233

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
233/1996
Data di deposito
4 luglio 1996
Data di decisione
26 giugno 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:233

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, ultimo co., legge n. 27 del 24 gennaio 1978

Massime

Massima n. 22597

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24 e 113 Cost., l'art. 3, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (recante "Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche"), nella parte in cui non prevede, avverso l'ingiunzione di pagamento dell'Ufficio del registro, l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo, in quanto - premesso che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, l'assoggettamento dell'azione giudiziaria all'onere del previo esperimento di ricorsi amministrativi, con conseguente differimento della proponibilita' dell'azione ad un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, deve ritenersi legittimo soltanto se giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori finalita' di giustizia, fermo restando che, pur nel concorso di tali circostanze, il legislatore deve contenere l'onere nella misura meno gravosa possibile - l'ampiezza della copertura offerta dai richiamati parametri costituzionali e' tale da colpire non solo l'esclusione della tutela giurisdizionale, soggettiva e oggettiva, ma anche qualsiasi limitazione che ne renda impossibile o anche difficile l'esercizio, particolarmente ove si tratti di controversie, come quella oggetto del giudizio 'a quo', attinente solo all''an' della pretesa creditoria della Pubblica Amministrazione, che non implicano accertamenti tecnici in funzione dei quali appaia necessario che la fase giurisdizionale sia preceduta da un esame in sede amministrativa. - Cfr., pure, S. nn. 56/1995, 360/1994 e 406/1993. - V., inoltre, S. nn. 40/1993, 15/1991 e O. n. 315/1995. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), nella parte in cui non prevede, avverso l'ingiunzione di pagamento dell'ufficio del registro, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1996

Il cancelliere: Malvica

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze