Corte costituzionale
Sentenza n. 214/1996
Corte cost., sent. 25 giugno 1996, n. 214
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 214/1996
- Data di deposito
- 25 giugno 1996
- Data di decisione
- 14 giugno 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:214
Norme oggetto del giudizio
Massime
Massima n. 22534
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 30, terzo comma, Cost., l'art. 70 cod. proc. civ. - nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino l'adozione di <<provvedimenti relativi ai figli>>, similmente a quanto prescritto dagli artt. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e 710 cod. proc. civ. per gli analoghi provvedimenti concernenti i figli legittimi di genitori divorziati - in quanto, posto che il parametro costituzionale invocato postula che ai figli nati fuori dal matrimonio sia assicurata tutela eguale a quella attribuita ai figli legittimi, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima; e considerato che l'intervento del P.M. nelle controversie tra coniugi (separati o divorziati) per l'adozione dei provvedimenti relativi ai figli risponde ad una particolare esigenza di tutela degli interessi di questi ultimi, va garantita identica tutela ai figli naturali, non ricorrendo, nella specie, ragione alcuna di incompatibilita', ostativa ad una siffatta equiparazione. - Cfr., pure, S. n. 416/1992, nonche' S. n. 55/1979. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 70 del codice di procedura civile nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino "provvedimenti relativi ai figli", nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n.898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze