Corte costituzionale

Sentenza n. 214/1996

Corte cost., sent. 25 giugno 1996, n. 214

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
214/1996
Data di deposito
25 giugno 1996
Data di decisione
14 giugno 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:214

Norme oggetto del giudizio

Massime

Massima n. 22534

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 30, terzo comma, Cost., l'art. 70 cod. proc. civ. - nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino l'adozione di <<provvedimenti relativi ai figli>>, similmente a quanto prescritto dagli artt. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e 710 cod. proc. civ. per gli analoghi provvedimenti concernenti i figli legittimi di genitori divorziati - in quanto, posto che il parametro costituzionale invocato postula che ai figli nati fuori dal matrimonio sia assicurata tutela eguale a quella attribuita ai figli legittimi, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima; e considerato che l'intervento del P.M. nelle controversie tra coniugi (separati o divorziati) per l'adozione dei provvedimenti relativi ai figli risponde ad una particolare esigenza di tutela degli interessi di questi ultimi, va garantita identica tutela ai figli naturali, non ricorrendo, nella specie, ragione alcuna di incompatibilita', ostativa ad una siffatta equiparazione. - Cfr., pure, S. n. 416/1992, nonche' S. n. 55/1979. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 70 del codice di procedura civile nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino "provvedimenti relativi ai figli", nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n.898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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