Corte costituzionale
Sentenza n. 2/1996
Corte cost., sent. 9 gennaio 1996, n. 2
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 2/1996
- Data di deposito
- 9 gennaio 1996
- Data di decisione
- 8 gennaio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:2
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, comma 2, II periodo, decreto del Presidente Giunta Provincia Bolzano n. 20 del 23 giugno 1970
Parametri
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
Massime
Massima n. 22083
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 23 giugno 1970, n. 20, il quale, nella parte in cui sottopone a regime di concessione edilizia le opere pubbliche anche di competenza o di interesse nazionale, con la sola eccezione delle opere di difesa nazionale sui terreni demaniali, esorbiterebbe dai limiti della competenza esclusiva provinciale in materia di edilizia e urbanistica, di cui agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. La mancata esplicita esclusione delle opere pubbliche di interesse nazionale, ivi comprese le opere ferroviarie, dal regime delle opere per le quali e' richiesta la concessione edilizia non preclude, infatti, l'applicabilita' di altre disposizioni legislative, quali l'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che preordinano strumenti e procedure di collaborazione tra Stato, regioni e province autonome per la realizzazione delle opere pubbliche in conformita' e, se necessario, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti; conseguentemente, in materia di realizzazione di opere ferroviarie, l'accertamento della conformita' o meno delle opere stesse alle prescrizioni urbanistiche va effettuata d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti locali, e non opera la disciplina dell'ordinario potere di concessione edilizia comunale, trovando al contrario applicazione il principio di collaborazione tra le amministrazioni interessate. - Sulla applicabilita' anche alle regioni ad autonomia speciale dell'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, v. sentt. 216/1985, 286/1985 e 180/1989. red.: S. Petitti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 23 giugno 1970, n. 20 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico), sollevata, in riferimento agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 gennaio 1996.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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