Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1996

Corte cost., sent. 9 gennaio 1996, n. 2

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
2/1996
Data di deposito
9 gennaio 1996
Data di decisione
8 gennaio 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:2

Norme oggetto del giudizio

  • art. 24, comma 2, II periodo, decreto del Presidente Giunta Provincia Bolzano n. 20 del 23 giugno 1970

Parametri

  • art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972

Massime

Massima n. 22083

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 23 giugno 1970, n. 20, il quale, nella parte in cui sottopone a regime di concessione edilizia le opere pubbliche anche di competenza o di interesse nazionale, con la sola eccezione delle opere di difesa nazionale sui terreni demaniali, esorbiterebbe dai limiti della competenza esclusiva provinciale in materia di edilizia e urbanistica, di cui agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. La mancata esplicita esclusione delle opere pubbliche di interesse nazionale, ivi comprese le opere ferroviarie, dal regime delle opere per le quali e' richiesta la concessione edilizia non preclude, infatti, l'applicabilita' di altre disposizioni legislative, quali l'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che preordinano strumenti e procedure di collaborazione tra Stato, regioni e province autonome per la realizzazione delle opere pubbliche in conformita' e, se necessario, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti; conseguentemente, in materia di realizzazione di opere ferroviarie, l'accertamento della conformita' o meno delle opere stesse alle prescrizioni urbanistiche va effettuata d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti locali, e non opera la disciplina dell'ordinario potere di concessione edilizia comunale, trovando al contrario applicazione il principio di collaborazione tra le amministrazioni interessate. - Sulla applicabilita' anche alle regioni ad autonomia speciale dell'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, v. sentt. 216/1985, 286/1985 e 180/1989. red.: S. Petitti

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 23 giugno 1970, n. 20 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico), sollevata, in riferimento agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 gennaio 1996.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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