Corte costituzionale
Sentenza n. 187/1996
Corte cost., sent. 7 giugno 1996, n. 187
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 187/1996
- Data di deposito
- 7 giugno 1996
- Data di decisione
- 29 maggio 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:187
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge provincia Bolzano n. 30 del 29 ottobre 1991
- art. 6, ultimo co., legge provincia Bolzano n. 9 del 7 gennaio 1977
Parametri
- art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 22487
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 5 e 9 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto-Adige, l'art. 6, ultimo comma, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1977, n. 9 (recante norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative), aggiunto dall'art. 1 della legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 30, il quale consente esclusivamente il pagamento in misura pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, nel caso in cui sia indicato solo il massimo edittale della sanzione pecuniaria, in quanto - posto che, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la quale, per il suo rilievo nel contesto della disciplina generale in tema di sanzioni amministrative, e' vincolante per il legislatore regionale (e provinciale), le sanzioni amministrative possono essere estinte anche mediante il pagamento di una somma, se piu' favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale - detta norma disattende, in materia di competenza provinciale concorrente, il principio fondamentale contenuto nel citato art. 16 della l. n. 689 del 1981, il rispetto del quale impedisce alla Provincia, in assenza di un minimo specificamente previsto nella legge provinciale, di sottrarre a chi sia interessato al pagamento in misura ridotta la possibilita' di ottemperare al proprio obbligo utilizzando il richiamo anche al minimo desumibile in via generale dalla disciplina relativa al tipo di sanzione applicata. - Cfr., pure, S. nn. 152/1995 e 28/1996. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1977, n. 9 (Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative), aggiunto dall'art. 1 della legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 30.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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