Corte costituzionale
Sentenza n. 1/1996
Corte cost., sent. 9 gennaio 1996, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/1996
- Data di deposito
- 9 gennaio 1996
- Data di decisione
- 8 gennaio 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 6, bis, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
- legge n. 596 del 28 ottobre 1994
- art. 2, comb.disp., decreto-legge n. 515 del 27 agosto 1994
- decreto-legge n. 515 del 27 agosto 1994
- art. 9, decreto-legge n. 515 del 27 agosto 1994
Massime
Massima n. 22017
E' costituzionalmente illegittimo, per manifesta irragionevolezza e violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 3, comma 6-bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - il quale rende validi ed efficaci i provvedimenti (adottati prima del 31 agosto 1993) riguardanti i dipendenti degli enti locali, che abbiano previsto profili professionali ed operato i relativi inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 - in quanto la previsione di cui alla medesima norma appare viziata da una indeterminatezza tale, da realizzare una sorta di sanatoria in bianco per tutti i provvedimenti illegittimi siccome non conformi al sistema descritto dal citato d.P.R. n. 347/1983 - la cui finalita', volta ad assicurare una razionale organizzazione degli uffici, risulta quindi pressoche' vanificata - e da precludere definitivamente la ricerca di una qualsiasi 'ratio' che non sia quella della sanatoria per se stessa, palesandosi in tal modo come una negazione non solo del buon andamento, ma anche di una razionale e coerente attivita' di amministrazione. Peraltro, la declaratoria di illegittimita' di cui sopra travolge la questione sollevata dalla Corte dei conti, in riferimento all'art. 81 Cost., con riguardo al combinato disposto degli artt. 2 e 9 del d.l. n. 515 del 1994, conv. in l. n. 596 del 1994, poiche' priva la relativa censura del riferimento normativo che la sostiene. - S. nn. 659/1994 e 236/1992; cfr., altresi', S. nn. 94/1995, 16/1992; 514/1995, 479/1995, 478/1995, 134/1995 e 406/1995. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6-bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 gennaio 1996.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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