Corte costituzionale
Sentenza n. 69/1995
Corte cost., sent. 1° marzo 1995, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 69/1995
- Data di deposito
- 1° marzo 1995
- Data di decisione
- 22 febbraio 1995
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:69
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 18 aprile 1994
- art. 2, comma 2, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 18 aprile 1994
- art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 18 aprile 1994
- art. 2, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 18 aprile 1994
- art. 2, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 18 aprile 1994
- art. 1, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 18 aprile 1994
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 18 aprile 1994
- art. 3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 18 aprile 1994
Parametri
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 6, decreto legislativo n. 1017 del 31 luglio 1978
- art. 8, n.12, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 21900
Nulla consente di ritenere che la l. n. 537 del 1993, autorizzando all'art. 2, comma 7, l'emanazione di regolamenti - ai sensi dell'art. 17, secondo comma, l. n. 400 del 1988 - per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi, di cui all'allegato Elenco n. 4, e tra questi del procedimento di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici, abbia inteso (ne', d'altronde avrebbe potuto) innovare, in materia, il riparto di competenze tra Stato e Province autonome, poiche' i regolamenti, per il loro rango, non sono abilitati a modificare le competenze sostanziali ne' i presupposti e i requisiti preordinati all'emanazione dei provvedimenti amministrativi, cui i procedimenti si riferiscono. In relazione a tale contesto normativo, il regolamento emanato con d.P.R. 18 aprile 1994, n. 390, per la semplificazione di procedimenti amministrativi sulle fiere - in relazione al quale la Provincia di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione - risulta - con riferimento alle norme che tendono a conformare procedimenti di competenza provinciale - illegittimo per mancanza di valida base legislativa a sua giustificazione e, comunque, invasivo della competenza provinciale, primaria, in tema di fiere e mercati (art. 8, Statuto speciale per il T.A.A., art. 6, d.P.R. n. 1017 del 1978) e di quella in materia di regolamentazione di procedimenti amministrativi di propria spettanza, che costituisce il corollario della competenza in materia di ordinamento degli uffici. Inoltre, il detto regolamento, pur qualificandosi atto di indirizzo e coordinamento, non e' in regola con i requisiti richiesti, per la efficacia di tali atti nel territorio della Provincia, dall'art. 3 delle Norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, emanate con d. lgs. 16 marzo 1992, n. 266, giacche' - a parte la su rilevata mancanza di base legislativa per costante giurisprudenza della Corte in ogni caso necessaria - risulta emanato senza la prescritta consultazione della Provincia, e non si limita a fissare obiettivi, ma detta anche norme di organizzazione. Pertanto, fermo restando che il raccordo tra lo Stato e la Provincia autonoma, in vista dell'elaborazione del calendario delle fiere, dovra' svolgersi secondo i canoni della leale cooperazione fra i due livelli di governo, cosi' come precisato dalla giurisprudenza della Corte, va dichiarato che non spetta allo Stato, in relazione al citato d.P.R. n. 390 del 1994, adottare atti di indirizzo e coordinamento nei confronti della ricorrente Provincia di Trento, al di fuori della procedura e dei limiti previsti dall'art. 3, d. lgs. n. 266 del 1992 e introdurre, con norme regolamentari, prescrizioni sullo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia autonoma, con conseguente annullamento degli artt. 1, 2, commi primo, secondo lett. b.), quarto e sesto, 3, secondo comma, 4, 5, secondo comma, del citato d.P.R. n. 390 del 1994, nella parte in cui si applicano a detta Provincia. - Sulla competenza in tema di ordinamento degli uffici, v. S. nn. 461/1992 e 465/1991, mentre, per quanto concerne i canoni della leale cooperazione, tra le varie, v. S. nn. 377/1993, 359/1993, 355/1993, 109/1993, 497/1992. Sulla impossibilita' che le norme di attuazione statutarie vengano modificate dalla legge ordinaria, e, tanto meno, da una norma regolamentare, v. S. nn. 40/1992 e 38/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, in relazione al d.P.R. 18 aprile 1994, n. 390 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di riconoscimento della qualifica di internazionale delle manifestazioni fieristiche, di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e di emanazione del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche), adottare atti di indirizzo e coordinamento nei confronti della Provincia autonoma di Trento al di fuori della procedura e dei limiti previsti dall'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, e introdurre, con norme regolamentari, prescrizioni sullo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia autonoma; e conseguentemente annulla l'art. 1 comma 3; l'art. 2 commi 1, 2 lett. b), 3 lett. b), 4 e 6; l'art. 3 comma 2; l'art. 4; l'art. 5 comma 2 del citato d.P.R. n. 390/1994, nella parte in cui si applicano a detta Provincia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 1 marzo 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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