Corte costituzionale
Sentenza n. 472/1995
Corte cost., sent. 31 ottobre 1995, n. 472
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 472/1995
- Data di deposito
- 31 ottobre 1995
- Data di decisione
- 19 ottobre 1995
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- CAIANIELLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:472
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, decreto-legge n. 691 del 8 ottobre 1976
- decreto del Ministro delle finanze del 27 agosto 1994
- art. 23, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
- legge n. 786 del 30 novembre 1976
- art. 2, legge n. 362 del 21 luglio 1984
- art. 4, lett. c), n. 4, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
Parametri
- art. 36, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
Massime
Massima n. 21777
E' inammissibile il conflitto di attribuzione - sollevato dalla Regione Sicilia nei confronti dello Stato in relazione alla nota del Ministro delle Finanze 27 agosto 1994 n. 3/1999/94, con la quale e' stata respinta la richiesta della stessa Regione acche' il Ministro impartisse idonee istruzioni all'A.C.I. per il versamento nelle casse regionali, a far data dal 1 gennaio 1993, dei proventi della riscossione in Sicilia della sovrattassa annuale per autovetture ed autoveicoli azionati con motore diesel (art. 8 d.l. n. 691 del 1976, conv. in l. n. 786 del 1976), nonche' della tassa speciale per autovetture ed autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatti o a gas metano (art. 2 l. n. 362 del 1984) - in quanto l'atto oggetto del conflitto non e' immediatamente lesivo della competenza assunta come propria dalla Regione, ma costituisce mera esecuzione delle disposizioni di legge istitutive delle predette tasse, dovute a favore dello Stato, non impugnate nei termini stabiliti dagli artt. 2 l. cost. n. 1 del 1948 e 32 l. n. 87 del 1953. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero delle finanze 27 agosto 1994, n. 3/1999/94.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
Il Presidente: Caianiello
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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