Corte costituzionale

Sentenza n. 472/1995

Corte cost., sent. 31 ottobre 1995, n. 472

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
472/1995
Data di deposito
31 ottobre 1995
Data di decisione
19 ottobre 1995
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CAIANIELLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:472

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, decreto-legge n. 691 del 8 ottobre 1976
  • decreto del Ministro delle finanze del 27 agosto 1994
  • art. 23, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
  • legge n. 786 del 30 novembre 1976
  • art. 2, legge n. 362 del 21 luglio 1984
  • art. 4, lett. c), n. 4, legge n. 421 del 23 ottobre 1992

Parametri

  • art. 36, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965

Massime

Massima n. 21777

E' inammissibile il conflitto di attribuzione - sollevato dalla Regione Sicilia nei confronti dello Stato in relazione alla nota del Ministro delle Finanze 27 agosto 1994 n. 3/1999/94, con la quale e' stata respinta la richiesta della stessa Regione acche' il Ministro impartisse idonee istruzioni all'A.C.I. per il versamento nelle casse regionali, a far data dal 1 gennaio 1993, dei proventi della riscossione in Sicilia della sovrattassa annuale per autovetture ed autoveicoli azionati con motore diesel (art. 8 d.l. n. 691 del 1976, conv. in l. n. 786 del 1976), nonche' della tassa speciale per autovetture ed autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatti o a gas metano (art. 2 l. n. 362 del 1984) - in quanto l'atto oggetto del conflitto non e' immediatamente lesivo della competenza assunta come propria dalla Regione, ma costituisce mera esecuzione delle disposizioni di legge istitutive delle predette tasse, dovute a favore dello Stato, non impugnate nei termini stabiliti dagli artt. 2 l. cost. n. 1 del 1948 e 32 l. n. 87 del 1953. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero delle finanze 27 agosto 1994, n. 3/1999/94.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: Caianiello

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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