Corte costituzionale

Sentenza n. 471/1995

Corte cost., sent. 31 ottobre 1995, n. 471

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
471/1995
Data di deposito
31 ottobre 1995
Data di decisione
19 ottobre 1995
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CAIANIELLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:471

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana n. 24 del 24 agosto 1993
  • nota del ministro delle finanze del 24 novembre 1993
  • nota del ministro delle finanze del 10 agosto 1994
  • legge della Regione siciliana n. 35 del 5 settembre 1990

Parametri

  • art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 20, statuto regione Sicilia
  • art. 4, legge n. 158 del 14 giugno 1990

Massime

Massima n. 21778

E' inammissibile il conflitto di attribuzione - sollevato dalla Regione Sicilia nei confronti dello Stato in relazione alla nota del Ministro delle Finanze 10 agosto 1994 (che aveva rifiutato l'apertura di un conto corrente postale a cura dell'Ufficio del Registro di Roma per la riscossione delle tasse sulle concessioni regionali) - in quanto l'Amministrazione statale, nel dichiarare di non poter consentire alla Regione di avvalersi degli uffici statali, esercita un'attivita' che non riguarda ne' pregiudica la competenza regionale di chiedere l'avvalimento, postoche' l'art. 8 d.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074 (norme di attuazione dello Statuto regionale) va inteso come possibilita' per la Regione medesima di avvalersi dei predetti uffici purche' la richiesta di avvalimento sia ritenuta realizzabile dallo Stato e fino a quando non sia diversamente stabilito (con riferimento alla specie, l'art. 4 l. 14 giugno 1990 n. 158 ha stabilito che all'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le Regioni). red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato, in relazione alle note del Ministero delle finanze 10 agosto 1994, n. 3/1373/94 e 24 novembre 1993, n. 3/2138/93.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: Caianiello

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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