Corte costituzionale

Sentenza n. 461/1995

Corte cost., sent. 26 ottobre 1995, n. 461

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
461/1995
Data di deposito
26 ottobre 1995
Data di decisione
19 ottobre 1995
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CAIANIELLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:461

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, decreto-legge n. 621 del 7 novembre 1994
  • deliberazione cipe del 11 ottobre 1994
  • legge n. 737 del 17 dicembre 1994
  • art. 1, legge n. 737 del 17 dicembre 1994
  • regolamento CEE n. 2079 del 30 giugno 1992
  • par. 6, 2 cpv., deliberazione cipe del 11 ottobre 1994
  • par. 4.7, 2 cpv., deliberazione cipe del 11 ottobre 1994
  • par. 5.3, 2 cpv., deliberazione cipe del 11 ottobre 1994
  • par. 5.3, 1 cpv., deliberazione cipe del 11 ottobre 1994
  • par. 4.2, 4 cpv., deliberazione cipe del 11 ottobre 1994

Parametri

  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 5, legge n. 386 del 30 novembre 1989
  • art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 22 marzo 1974
  • art. 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 8, n. 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987

Massime

Massima n. 21780

Non e' tardivo il ricorso per conflitto di attribuzione presentato dalla Provincia autonoma di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della deliberazione del CIPE 11 ottobre 1994, ancorche' avvenuta successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, poiche' il semplice richiamo alla delibera impugnata contenuto in tale decreto-legge non vale ad integrarne la piena conoscenza da parte della Provincia. red.: F. Mangano

Massima n. 21781

E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione con il quale la Provincia autonoma di Trento ha impugnato la deliberazione del CIPE 11 ottobre 1994, poiche', nonostante il richiamo alla stessa delibera contenuto nell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito in legge 17 dicembre 1994, n. 737, questa rimane un atto amministrativo, dotato di autonoma potenzialita' lesiva suscettibile di essere fatta valere attraverso il conflitto di attribuzione. red.: F. Mangano

Massima n. 21782

Spetta allo Stato, e per esso al CIPE, adottare la deliberazione 11 ottobre 1994 che ha approvato il Programma nazionale per l'introduzione di un regime di aiuti al prepensionamento in agricoltura, in quanto tale atto trova adeguato fondamento legislativo nello stesso regolamento CEE n. 2079/92, per la cui attuazione la delibera CIPE e' stata adottata, e nell'esigenza del rispetto di un obbligo internazionale assunto dallo Stato. - V. S. n. 458/1995. red.: F. Mangano

Massima n. 21783

Non spetta allo Stato individuare, nel contesto della deliberazione CIPE 11 ottobre 1994, gli organi della Provincia autonoma di Trento competenti all'attuazione del "Programma nazionale per l'introduzione di un regime di aiuti al prepensionamento in agricoltura ai sensi del regolamento CEE n. 2079/92" approvato con la medesima delibera, di cui, conseguentemente, vanno annullati i paragrafi 4.2, quarto cpv.; 4.7, secondo cpv.; 5.3, primo e secondo cpv.; 6, secondo cpv.; in quanto la ripartizione delle funzioni tra i vari organi delle Regioni e delle Province autonome rientra nella sfera dell'organizzazione interna regionale e provinciale riservata agli statuti ed alle leggi degli enti in questione. - V. S. nn. 356/1995; 355/1993; 355 e 353/1992; 407/1989; 64/1987. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al CIPE, adottare la delibera 11 ottobre 1994 che ha approvato il "Programma nazionale per l'introduzione di un regime di aiuti al prepensionamento in agricoltura ai sensi del regolamento CEE n. 2079/92";

Dichiara che non spetta allo Stato individuare, nel contesto di tale Programma, gli organi della Provincia autonoma di Trento competenti ad intervenire ai fini dell'attuazione di tale programma. Conseguentemente, annulla i paragrafi 4.2, quarto cpv.; 4.7, secondo cpv.; 5.3, primo e secondo cpv.; 6, secondo cpv., dello stesso Programma nella parte in cui vengono indicati gli organi della Provincia autonoma di Trento competenti all'attuazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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