Corte costituzionale
Sentenza n. 461/1995
Corte cost., sent. 26 ottobre 1995, n. 461
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 461/1995
- Data di deposito
- 26 ottobre 1995
- Data di decisione
- 19 ottobre 1995
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CAIANIELLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:461
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 621 del 7 novembre 1994
- deliberazione cipe del 11 ottobre 1994
- legge n. 737 del 17 dicembre 1994
- art. 1, legge n. 737 del 17 dicembre 1994
- regolamento CEE n. 2079 del 30 giugno 1992
- par. 6, 2 cpv., deliberazione cipe del 11 ottobre 1994
- par. 4.7, 2 cpv., deliberazione cipe del 11 ottobre 1994
- par. 5.3, 2 cpv., deliberazione cipe del 11 ottobre 1994
- par. 5.3, 1 cpv., deliberazione cipe del 11 ottobre 1994
- par. 4.2, 4 cpv., deliberazione cipe del 11 ottobre 1994
Parametri
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 5, legge n. 386 del 30 novembre 1989
- art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 22 marzo 1974
- art. 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 8, n. 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
Massime
Massima n. 21780
Non e' tardivo il ricorso per conflitto di attribuzione presentato dalla Provincia autonoma di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della deliberazione del CIPE 11 ottobre 1994, ancorche' avvenuta successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, poiche' il semplice richiamo alla delibera impugnata contenuto in tale decreto-legge non vale ad integrarne la piena conoscenza da parte della Provincia. red.: F. Mangano
Massima n. 21781
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione con il quale la Provincia autonoma di Trento ha impugnato la deliberazione del CIPE 11 ottobre 1994, poiche', nonostante il richiamo alla stessa delibera contenuto nell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito in legge 17 dicembre 1994, n. 737, questa rimane un atto amministrativo, dotato di autonoma potenzialita' lesiva suscettibile di essere fatta valere attraverso il conflitto di attribuzione. red.: F. Mangano
Massima n. 21782
Spetta allo Stato, e per esso al CIPE, adottare la deliberazione 11 ottobre 1994 che ha approvato il Programma nazionale per l'introduzione di un regime di aiuti al prepensionamento in agricoltura, in quanto tale atto trova adeguato fondamento legislativo nello stesso regolamento CEE n. 2079/92, per la cui attuazione la delibera CIPE e' stata adottata, e nell'esigenza del rispetto di un obbligo internazionale assunto dallo Stato. - V. S. n. 458/1995. red.: F. Mangano
Massima n. 21783
Non spetta allo Stato individuare, nel contesto della deliberazione CIPE 11 ottobre 1994, gli organi della Provincia autonoma di Trento competenti all'attuazione del "Programma nazionale per l'introduzione di un regime di aiuti al prepensionamento in agricoltura ai sensi del regolamento CEE n. 2079/92" approvato con la medesima delibera, di cui, conseguentemente, vanno annullati i paragrafi 4.2, quarto cpv.; 4.7, secondo cpv.; 5.3, primo e secondo cpv.; 6, secondo cpv.; in quanto la ripartizione delle funzioni tra i vari organi delle Regioni e delle Province autonome rientra nella sfera dell'organizzazione interna regionale e provinciale riservata agli statuti ed alle leggi degli enti in questione. - V. S. nn. 356/1995; 355/1993; 355 e 353/1992; 407/1989; 64/1987. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al CIPE, adottare la delibera 11 ottobre 1994 che ha approvato il "Programma nazionale per l'introduzione di un regime di aiuti al prepensionamento in agricoltura ai sensi del regolamento CEE n. 2079/92";
Dichiara che non spetta allo Stato individuare, nel contesto di tale Programma, gli organi della Provincia autonoma di Trento competenti ad intervenire ai fini dell'attuazione di tale programma. Conseguentemente, annulla i paragrafi 4.2, quarto cpv.; 4.7, secondo cpv.; 5.3, primo e secondo cpv.; 6, secondo cpv., dello stesso Programma nella parte in cui vengono indicati gli organi della Provincia autonoma di Trento competenti all'attuazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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