Corte costituzionale
Sentenza n. 458/1995
Corte cost., sent. 24 ottobre 1995, n. 458
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 458/1995
- Data di deposito
- 24 ottobre 1995
- Data di decisione
- 18 ottobre 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CAIANIELLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:458
Norme oggetto del giudizio
- regolamento CEE n. 2079 del 30 giugno 1992
- legge n. 737 del 17 dicembre 1994
- regolamento CEE n. 2080 del 30 giugno 1992
- art. 1, decreto-legge n. 621 del 7 novembre 1994
- regolamento CEE n. 2078 del 30 giugno 1992
Parametri
- art. 5, legge n. 386 del 30 novembre 1989
- art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
- art. 8, n. 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
Massime
Massima n. 21773
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, n. 21, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed alle relative norme di attuazione, nonche' all'art. 6 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 e all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, ed avente ad oggetto l'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, nella parte in cui prevede che gli stanziamenti di spesa ivi disposti siano assegnati all'E.I.M.A. e non invece direttamente pro quota alla Provincia autonoma, poiche' la disciplina impugnata, riguardando l'attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agraria comune, puo' ritenersi idonea, in quanto correlata al rispetto di un obbligo di carattere internazionale derivante dal trattato CEE, a limitare le competenze regionali e provinciali anche di natura esclusiva, tanto piu' che l'imputazione "centralizzata" della spesa all'E.I.M.A. non incide in modo sostanziale nella sfera di competenze della Provincia, cui spetta pur sempre il compito di indicare vincolativamente all'E.I.M.A. i singoli beneficiari. - Circa i limiti alle competenze regionali e provinciali di natura esclusiva, correlati all'adempimento di obblighi internazionali derivanti dal Trattato istitutivo della CEE, v. S. nn. 349/1991; 632/1988; 81 e 86/1979. red.: F. Mangano
Massima n. 21774
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, n. 21, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, nonche' dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 e dell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, ed avente ad oggetto l'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito nella legge 17 dicembre 1994, n. 737, nella parte in cui prevede che l'erogazione degli aiuti in tema di prepensionamento in agricoltura sia disposta non in base ad un programma provinciale, bensi' in base al programma nazionale approvato dal C.I.P.E. in data 11 ottobre 1994, in quanto si tratta di interventi destinati ad incidere non solo sulla materia agraria, ma anche sulla politica dell'occupazione e della previdenza, e che investono la sfera delle competenze statali, tanto piu' che il programma nazionale non esclude la possibilita' di interventi ulteriori, anche in forma programmatica, da parte delle Regioni e delle Province autonome. (Nella specie non esiste contrasto tra i criteri approvati con la deliberazione CIPE 11 ottobre 1994 e quelli del Regolamento CEE n. 2079/92, sia con riferimento all'ingrandimento della superficie delle aziende cedute, sia con riferimento al carattere alternativo e non concorrente degli aiuti concessi). - V. S. n. 461/1995. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621 (Attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune), convertito, senza modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, questione sollevata dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso di cui in epigrafe, con riferimento agli artt. 8, numero 21, e 16 dello statuto speciale ed alle relative norme di attuazione, nonché all'art. 6 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, ed all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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