Corte costituzionale
Sentenza n. 425/1995
Corte cost., sent. 12 settembre 1995, n. 425
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 425/1995
- Data di deposito
- 12 settembre 1995
- Data di decisione
- 6 settembre 1995
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:425
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1994
Massime
Massima n. 22748
Vanno respinti i ricorsi delle Province autonome di Bolzano e Trento, volti a censurare l'invasione di competenze ad esse attribuite dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nel conflitto di attribuzione promosso nei confronti dello Stato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994, dal titolo "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attivita' all'estero delle regioni e delle province autonome", in quanto il decreto impugnato non si sostanzia in un atto di indirizzo e coordinamento, benche' si autoqualifichi come tale, ossia in un atto destinato ad indirizzare e coordinare l'attivita' amministrativa di soggetti dotati di autonomia, bensi' ha natura essenzialmente diretta a disciplinare tempi e modi di esercizio di poteri appartenenti allo Stato, cui spetta adottare disposizioni per lo svolgimento di attivita' promozionali all'estero e di mero rilievo internazionale, sia pure riferite ad attivita' di competenza regionale e provinciale, in virtu' dell'esclusiva competenza, propria degli organi centrali dello Stato, di determinare ed attuare gli indirizzi di politica estera. Peraltro il decreto impugnato delimita espressamente il proprio ambito oggettivo di applicazione, salvaguardando pienamente la specificita' dell'autonomia provinciale e la prevalenza delle disposizioni che la garantiscono, nel contesto dello Statuto e delle altre norme proprie a tali enti, di modo che per quanto specificamente riguarda l'attivita' di promozione all'estero nel campo turistico, continuano a trovare immediata applicazione le norme di attuazione dello Statuto speciale, invocate dalle ricorrenti. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato adottare disposizioni per lo svolgimento di attività promozionali all'estero e di mero rilievo internazionale, di cui al d.P.R. 31 marzo 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 settembre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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