Corte costituzionale

Sentenza n. 418/1995

Corte cost., sent. 28 luglio 1995, n. 418

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
418/1995
Data di deposito
28 luglio 1995
Data di decisione
21 luglio 1995
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:418

Norme oggetto del giudizio

  • art. 39, comma 21, legge n. 724 del 23 dicembre 1994

Parametri

  • art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 24, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992

Massime

Massima n. 22596

Contrariamente a quanto ipotizzato nel ricorso della Provincia Autonoma di Trento, l'impugnato art. 39, comma 21, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - secondo il quale le disposizioni sulla definizione agevolata delle violazioni edilizie, in esso contenute, non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni statutarie, nonche' con quelle previste dalle relative norme di attuazione, "ad esclusione di quelle relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il versamento di questa" - non puo' essere inteso nel senso che le norme concernenti la misura dell'oblazione ed i termini per il versamento di essa siano immediatamente applicabili nel territorio provinciale, con il conseguente possibile "trascinamento", di fatto, una volta effettuata l'oblazione, dell'applicabilita', in materie (come l'urbanistica e la tutela del paesaggio) di sicura competenza della Provincia, anche delle disposizioni dello stesso articolo 39 sul condono e le ipotesi di sanatoria. Tali disposizioni, infatti - come anche l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha riconosciuto - sono applicabili nel territorio della Provincia - conformemente alla norma dell'art. 2 delle Norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige emanate con il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, sui rapporti tra la legislazione statale e le legislazioni regionale e provinciale - solo nel caso che la Provincia intenda, in tutto o in parte e con le modificazioni che ritenga di adottare, darvi attuazione; dal che consegue che la riserva del legislatore statale in ordine alla misura e ai tempi del pagamento necessario per ottenere l'oblazione delle sanzioni penali (certamente appartenenti alla potesta' punitiva statale ed estranee alla competenza legislativa provinciale) non significa che la legge statale imponga l'oblazione, ne', tanto meno, che imponga la sanatoria delle opere abusive, ma semplicemente che le leggi provinciali possono rendere liberamente applicabile il condono-sanatoria edilizia (cui segue in forza di norma statale l'effetto di oblazione per le sanzioni penali) agli abusi commessi nel territorio di loro competenza. Alla stregua di questa interpretazione della norma in questione - condivisa dalla difesa della ricorrente anche in sede di discussione, e pienamente confermata, del resto, dalla legge provinciale, emanata al riguardo nelle more del giudizio, 18 aprile 1995, n. 5 - non sussiste, da parte della Provincia di Trento, un interesse al ricorso. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 16, 17, 21 e 24, 9, n. 9, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e relative norme di attuazione, nonche' all'art. 3 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, dell'art. 39, comma 21, legge 23 dicembre 1994, n. 724). red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 21, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento all'art. 8, numeri 3, 5, 6, 16, 17, 21 e 24; all'art. 9, numero 9; all'art. 16 dello statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e relative norme di attuazione, nonché all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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