Corte costituzionale
Sentenza n. 418/1995
Corte cost., sent. 28 luglio 1995, n. 418
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 418/1995
- Data di deposito
- 28 luglio 1995
- Data di decisione
- 21 luglio 1995
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:418
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, comma 21, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
Parametri
- art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 24, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
Massime
Massima n. 22596
Contrariamente a quanto ipotizzato nel ricorso della Provincia Autonoma di Trento, l'impugnato art. 39, comma 21, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - secondo il quale le disposizioni sulla definizione agevolata delle violazioni edilizie, in esso contenute, non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni statutarie, nonche' con quelle previste dalle relative norme di attuazione, "ad esclusione di quelle relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il versamento di questa" - non puo' essere inteso nel senso che le norme concernenti la misura dell'oblazione ed i termini per il versamento di essa siano immediatamente applicabili nel territorio provinciale, con il conseguente possibile "trascinamento", di fatto, una volta effettuata l'oblazione, dell'applicabilita', in materie (come l'urbanistica e la tutela del paesaggio) di sicura competenza della Provincia, anche delle disposizioni dello stesso articolo 39 sul condono e le ipotesi di sanatoria. Tali disposizioni, infatti - come anche l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha riconosciuto - sono applicabili nel territorio della Provincia - conformemente alla norma dell'art. 2 delle Norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige emanate con il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, sui rapporti tra la legislazione statale e le legislazioni regionale e provinciale - solo nel caso che la Provincia intenda, in tutto o in parte e con le modificazioni che ritenga di adottare, darvi attuazione; dal che consegue che la riserva del legislatore statale in ordine alla misura e ai tempi del pagamento necessario per ottenere l'oblazione delle sanzioni penali (certamente appartenenti alla potesta' punitiva statale ed estranee alla competenza legislativa provinciale) non significa che la legge statale imponga l'oblazione, ne', tanto meno, che imponga la sanatoria delle opere abusive, ma semplicemente che le leggi provinciali possono rendere liberamente applicabile il condono-sanatoria edilizia (cui segue in forza di norma statale l'effetto di oblazione per le sanzioni penali) agli abusi commessi nel territorio di loro competenza. Alla stregua di questa interpretazione della norma in questione - condivisa dalla difesa della ricorrente anche in sede di discussione, e pienamente confermata, del resto, dalla legge provinciale, emanata al riguardo nelle more del giudizio, 18 aprile 1995, n. 5 - non sussiste, da parte della Provincia di Trento, un interesse al ricorso. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 16, 17, 21 e 24, 9, n. 9, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e relative norme di attuazione, nonche' all'art. 3 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, dell'art. 39, comma 21, legge 23 dicembre 1994, n. 724). red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 21, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento all'art. 8, numeri 3, 5, 6, 16, 17, 21 e 24; all'art. 9, numero 9; all'art. 16 dello statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e relative norme di attuazione, nonché all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHIEPPA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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