Corte costituzionale

Sentenza n. 389/1995

Corte cost., sent. 26 luglio 1995, n. 389

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
389/1995
Data di deposito
26 luglio 1995
Data di decisione
20 luglio 1995
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:389

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione cipe del 13 aprile 1994
  • regolamento CEE n. 2080 del 20 luglio 1993

Parametri

  • art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 19 maggio 1950
  • art. 6, statuto regione Sardegna
  • art. 3, lett. i), statuto regione Sardegna
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1627 del 24 novembre 1965
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 19 maggio 1950
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 669 del 22 agosto 1972

Massime

Massima n. 22578

Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, ai giudizi per conflitto di attribuzione non e' applicabile l'istituto della acquiescenza, data la indisponibilita' delle competenze di cui si controverte in tali conflitti. - V. S. nn. 163/1995, 191/1994. red.: A. Franco

Massima n. 22579

Non spetta allo Stato e, per esso, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, senza la preventiva intesa con la regione Sardegna, predisporre ed attuare, con riferimento al territorio della regione stessa, i programmi operativi e le altre forme di intervento previste dai regolamenti comunitari in relazione allo strumento finanziario di orientamento della pesca (S.F.O.P.). Pertanto, la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 13 aprile 1994, recante la proposta italiana al documento unico di programmazione 1994-99, elaborato ai sensi del regolamento C.E.E. 20 luglio 1993, n. 93/2080, di elaborazione dello strumento finanziario di orientamento della pesca (S.F.O.P.), dove, tra l'altro, si designa il Ministero delle risorse agricole quale autorita' nazionale competente per la predisposizione e l'attuazione dei programmi operativi e delle altre forme di intervento previste dai regolamenti comunitari nel settore (salvo che per l'acquacoltura in acqua dolce), e' lesiva delle competenze esclusive spettanti alla regione Sardegna in materia di pesca (ai sensi degli artt. 3, lett. i), e 6 dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione), e va di conseguenza annullata limitatamente alla parte in cui non prevede la previa intesa con detta regione ai fini della predisposizione e della attuazione nel territorio regionale dei programmi operativi e degli altri interventi in questione. Ed invero, le esigenze unitarie cui deve essere improntata la disciplina del settore e l'interesse nazionale connesso alla materia degli interventi strutturali in tale comparto, giustificano l'attribuzione agli organi centrali dello Stato anche dei programmi operativi collegati al documento unico di programma SFOP, ma non possono eliminare la presenza regionale dai processi di elaborazione e di attuazione di tali programmi, quando gli stessi incidano su una competenza di natura primaria, quale quella spettante in materia di pesca alla regione Sardegna. Ne consegue che la designazione dell'autorita' centrale deve trovare il giusto contemperamento nella partecipazione della regione alla elaborazione ed attuazione, secondo criteri ispirati al principio di leale collaborazione, dei programmi in questione; partecipazione che, trattandosi di competenza di carattere primario, deve assumere la forma dell'intesa con la regione stessa. red.: A. Franco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, senza la preventiva intesa con la Regione Sardegna, predisporre ed attuare, con riferimento al territorio della stessa Regione, i programmi operativi e le altre forme di intervento previste dai regolamenti comunitari in relazione allo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP); conseguentemente annulla il terzo capoverso della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 13 aprile 1994, recante "Proposta italiana relativa al documento unico di programmazione 1994-99, elaborato ai sensi del regolamento CEE n. 2080/93 (Strumento finanziario di orientamento della pesca)".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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