Corte costituzionale

Sentenza n. 373/1995

Corte cost., sent. 25 luglio 1995, n. 373

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
373/1995
Data di deposito
25 luglio 1995
Data di decisione
13 luglio 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:373

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 6, decreto-legge n. 512 del 27 agosto 1994
  • art. 1, comma 5, decreto-legge n. 512 del 27 agosto 1994
  • art. 1, comma 1, decreto-legge n. 512 del 27 agosto 1994
  • art. 1, comma 2, decreto-legge n. 512 del 27 agosto 1994
  • legge n. 590 del 17 ottobre 1994
  • art. 1, comma 4, decreto-legge n. 512 del 27 agosto 1994
  • art. 1, comma 2, legge n. 590 del 17 ottobre 1994
  • art. 1, comma 1, legge n. 590 del 17 ottobre 1994
  • decreto-legge n. 512 del 27 agosto 1994

Parametri

  • art. 89, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
  • art. 101, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 3, comma 3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto legislativo n. 267 del 16 marzo 1992
  • art. 99, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, comma 1, n7, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, comma 1, n.10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, comma 1, n. 7, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, comma 1, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 22323

Le disposizioni, in materia di organizzazione delle unita' sanitarie locali, dell'art. 1, commi 1, 2, 4, 5 e 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 (convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590) impugnate con ricorso della Provincia di Bolzano per violazione dei limiti statutari all'esercizio della potesta' legislativa statale nelle materie di competenza regionale o provinciale, e in particolare di quelli posti dai principi del "bilinguismo" e della "proporzionale etnica", incidono prevalentemente sulle modalita' di funzionamento delle unita' sanitarie locali, e, dunque, su profili gestionali in ordine ai quali non puo' negarsi, in base all'art. 9, comma 10, dello Statuto speciale, la competenza della Provincia. Deve quindi respingersi la eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura dello Stato, sull'errato presupposto che le norme censurate toccassero, invece, esclusivamente, le attribuzioni della Regione Trentino-Alto Adige, - cui fa riferimento l'art. 4, primo comma, n. 7, dello stesso Statuto - sull'ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri. red.: S.P.

Massima n. 22325

Anche per le materie in cui la potesta' legislativa delle Province di Bolzano e Trento, e' - come quella ad esse attribuita su "igiene e sanita'" dall'art. 9, primo comma, n. 10, dello Statuto speciale - di "rango secondario", essendo soggetta ai limiti indicati dall'art. 5 dello stesso Statuto, vi e' l'esigenza, costituzionalmente rilevante, che la legislazione statale incidente su di esse si articoli per principi e che possa contenere una normativa di dettaglio solo se questa, all'esito di un controllo particolarmente rigoroso, risulti fondata sull'interesse nazionale. - Sulla possibilita' che in una legge statale destinata ad incidere su materie di competenza regionale o provinciale siano qualificati "norme fondamentali di riforma economico-sociale" soltanto i principi desumibili dalle disposizioni in essa indicate, v. S. n. 354/1994. Sul carattere necessariamente rigoroso del sindacato di costituzionalita' sulla rispondenza delle norme di dettaglio della legge statale all'interesse nazionale, v., inoltre, S. n. 177/1988. red.: S.P.

Massima n. 22327

Le disposizioni, in materia di organizzazione delle unita' sanitarie locali, dell'art. 1, commi 1, 2, 4, 5 e 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 (convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590) concernenti la nomina dei direttori generali e dei commissari straordinari, la conferma o costituzione dei collegi dei revisori ecc., denotano un carattere estremamente dettagliato - in tutta evidenza nelle parti di esse relative alla previsione di poteri sostitutivi senza obbligo di motivazione, alla comminatoria di nullita' delle nomine, alle norme sui compensi, a quelle sulla vigilanza e la verifica dei risultati amministrativi e di gestione - al punto che, nel loro applicarsi alla ricorrente Provincia di Bolzano, incidono sulla sua autonomia lasciando spazio soltanto alla mera esecuzione. E poiche' il contrasto, che ne deriva, con i canoni cui va informato il rapporto tra legislazione statale e legislazioni regionale e provinciale, con l'adeguamento di queste ai principi e alle norme che determinano i limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - ai quali fa richiamo l'art. 2 delle Norme di attuazione emanate al riguardo con decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 - non puo' ritenersi giustificato da un preminente interesse nazionale - che nel caso non e' dato rinvenire - ne' da un'inerzia da parte della Provincia - che riguardo alla gestione delle USL non ha mancato di legiferare, come dimostrano le leggi provinciali 29 luglio 1992, n. 30, e 10 novembre 1993, n. 22 - deve dichiararsi la illegittimita' costituzionale delle norme censurate, nelle parti in cui si applicano alla Provincia di Bolzano. Restando assorbite le altre censure mosse al decreto-legge n. 512 del 1994, e all'art. 1, comma 2, della legge di conversione (n. 590 del 1994) nella parte in cui fa salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge n. 401 del 1994, non convertito in legge. - V. la precedente massima B, ed ivi richiami, nonche', per un ulteriore motivo di illegittimita' dell'art. 1, comma 1, la seguente massima D. red.: S.P.

Massima n. 22393

L'abrogazione, ad opera dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 (convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590) dell'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 - gia' prevedente un sistema di nomina dei direttori generali delle unita' sanitarie locali attraverso la scelta tra gli iscritti in un elenco nazionale da predisporsi riguardo alla Provincia di Bolzano, nel rispetto dei principi del "bilinguismo" e della "proporzionale etnica", da' luogo, in particolare - oltre che alle riconosciute violazioni dei limiti della potesta' legislativa statale nelle materie di competenza provinciale stabiliti dagli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale - a un contrasto con le norme poste, a garanzia di tali principi, dagli artt. 89, 99, 100 e 102 dello stesso Statuto. Anche per tale motivo, percio', nella parte suddetta, il citato art. 1, comma 1, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo. - V. la precedente massima C. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 4, 5 e 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali), convertito nella legge 17 ottobre 1994, n. 590, nella parte in cui si applica alla Provincia autonoma di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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