Corte costituzionale
Sentenza n. 343/1995
Corte cost., sent. 21 luglio 1995, n. 343
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 343/1995
- Data di deposito
- 21 luglio 1995
- Data di decisione
- 12 luglio 1995
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:343
Norme oggetto del giudizio
- provvedimento del ministero della marina mercant. del 11 giugno 1992
- nota del ministro delle finanze del 29 agosto 1994
- provvedimento dell'intendenza di finanza del 16 novembre 1992
Parametri
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1627 del 24 novembre 1965
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 6, statuto regione Sardegna
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1627 del 24 novembre 1965
Massime
Massima n. 22275
Posto che in una larga serie di casi l'oggetto della concessione demaniale trascende l'uso e l'amministrazione del bene, risolvendosi piuttosto nella regolazione dell'attivita' svolta dal concessionario - come sovente avviene nelle concessioni sul demanio marittimo, e particolarmente in quelle relative alla navigazione e alla piscicoltura, dove l'aspetto dell'"uso speciale" del bene assume un ruolo secondario di fronte alla disciplina delle attivita' imprenditoriali e dei servizi resi dal concessionario sui beni demaniali -, nella Regione Sardegna, dove le funzioni amministrative dell'autorita' marittima statale concernenti la regolamentazione della pesca, le autorizzazioni, le concessioni e la sorveglianza, relative al demanio marittimo ed al mare territoriale sono state trasferite all'amministrazione regionale, e' quest'ultima che adotta, previo parere favorevole della autorita' statale, le concessioni di pesca e per l'esecuzione di opere sul demanio marittimo e nel mare territoriale, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dello Statuto (art. 2, d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627). Pertanto, nella specie, in parziale accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione, deve dichiararsi che non spetta allo Stato, ma alla Regione Sardegna, l'adozione dei provvedimenti concessori per la realizzazione, su area del demanio marittimo, di strutture strumentali all'attivita' di pesca, con conseguente annullamento del provvedimento adottato l'11 giugno 1992 dal Ministero della marina mercantile, Capitaneria di Porto Torres, nella parte in cui concede alla Cooperativa pescatori di Stintino l'occupazione di un'area del demanio marittimo. - Sulle concessioni di pesca disposte dalla Regione Sardegna in acque marittime, v. S. n. 164/1963. red.: A.G. rev.: S.P.
Massima n. 22277
La potesta' di imposizione e riscossione del canone demaniale segue la titolarita' dominicale del bene, e non quella delle funzioni amministrative che si concretano nell'esercizio del potere concessorio, o autorizzatorio, circa la utilizzazione del bene stesso che comporti l'occupazione, o l'appropriazione esclusiva, di singole loro porzioni. L'autorita' titolare delle funzioni amministrative anzidette ha dunque l'obbligo di comunicare l'atto concessorio all'amministrazione titolare del bene, la quale fissera' il relativo canone, ferma la potesta' della amministrazione titolare delle funzioni amministrative di determinare, a sua volta, oneri a carico del concessionario. Nel caso di specie, percio', dovendo dichiararsi che la determinazione e la percezione del canone di concessione relativo a beni del demanio marittimo spetta allo Stato, va disattesa la pretesa che, in ordine ai canoni, e' stata avanzata alla Regione Sardegna nei sollevati conflitti di attribuzione. red.: A.G. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara che non spetta allo Stato, ma alla Regione Sardegna, l'adozione dei provvedimenti concessori per la realizzazione, su area del demanio marittimo, di strutture strumentali all'attività di pesca e conseguentemente annulla il provvedimento adottato l'11 giugno 1992 dal Ministero della marina mercantile, Capitaneria di Porto Torres, nella parte in cui concede alla Cooperativa pescatori di Stintino l'occupazione di un'area del demanio marittimo;
Dichiara che spetta allo Stato la determinazione e la percezione del canone di concessione relativo ai beni del demanio marittimo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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