Corte costituzionale

Sentenza n. 343/1995

Corte cost., sent. 21 luglio 1995, n. 343

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
343/1995
Data di deposito
21 luglio 1995
Data di decisione
12 luglio 1995
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:343

Norme oggetto del giudizio

  • provvedimento del ministero della marina mercant. del 11 giugno 1992
  • nota del ministro delle finanze del 29 agosto 1994
  • provvedimento dell'intendenza di finanza del 16 novembre 1992

Parametri

  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1627 del 24 novembre 1965
  • art. 3, statuto regione Sardegna
  • art. 6, statuto regione Sardegna
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1627 del 24 novembre 1965

Massime

Massima n. 22275

Posto che in una larga serie di casi l'oggetto della concessione demaniale trascende l'uso e l'amministrazione del bene, risolvendosi piuttosto nella regolazione dell'attivita' svolta dal concessionario - come sovente avviene nelle concessioni sul demanio marittimo, e particolarmente in quelle relative alla navigazione e alla piscicoltura, dove l'aspetto dell'"uso speciale" del bene assume un ruolo secondario di fronte alla disciplina delle attivita' imprenditoriali e dei servizi resi dal concessionario sui beni demaniali -, nella Regione Sardegna, dove le funzioni amministrative dell'autorita' marittima statale concernenti la regolamentazione della pesca, le autorizzazioni, le concessioni e la sorveglianza, relative al demanio marittimo ed al mare territoriale sono state trasferite all'amministrazione regionale, e' quest'ultima che adotta, previo parere favorevole della autorita' statale, le concessioni di pesca e per l'esecuzione di opere sul demanio marittimo e nel mare territoriale, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dello Statuto (art. 2, d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627). Pertanto, nella specie, in parziale accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione, deve dichiararsi che non spetta allo Stato, ma alla Regione Sardegna, l'adozione dei provvedimenti concessori per la realizzazione, su area del demanio marittimo, di strutture strumentali all'attivita' di pesca, con conseguente annullamento del provvedimento adottato l'11 giugno 1992 dal Ministero della marina mercantile, Capitaneria di Porto Torres, nella parte in cui concede alla Cooperativa pescatori di Stintino l'occupazione di un'area del demanio marittimo. - Sulle concessioni di pesca disposte dalla Regione Sardegna in acque marittime, v. S. n. 164/1963. red.: A.G. rev.: S.P.

Massima n. 22277

La potesta' di imposizione e riscossione del canone demaniale segue la titolarita' dominicale del bene, e non quella delle funzioni amministrative che si concretano nell'esercizio del potere concessorio, o autorizzatorio, circa la utilizzazione del bene stesso che comporti l'occupazione, o l'appropriazione esclusiva, di singole loro porzioni. L'autorita' titolare delle funzioni amministrative anzidette ha dunque l'obbligo di comunicare l'atto concessorio all'amministrazione titolare del bene, la quale fissera' il relativo canone, ferma la potesta' della amministrazione titolare delle funzioni amministrative di determinare, a sua volta, oneri a carico del concessionario. Nel caso di specie, percio', dovendo dichiararsi che la determinazione e la percezione del canone di concessione relativo a beni del demanio marittimo spetta allo Stato, va disattesa la pretesa che, in ordine ai canoni, e' stata avanzata alla Regione Sardegna nei sollevati conflitti di attribuzione. red.: A.G. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara che non spetta allo Stato, ma alla Regione Sardegna, l'adozione dei provvedimenti concessori per la realizzazione, su area del demanio marittimo, di strutture strumentali all'attività di pesca e conseguentemente annulla il provvedimento adottato l'11 giugno 1992 dal Ministero della marina mercantile, Capitaneria di Porto Torres, nella parte in cui concede alla Cooperativa pescatori di Stintino l'occupazione di un'area del demanio marittimo;

Dichiara che spetta allo Stato la determinazione e la percezione del canone di concessione relativo ai beni del demanio marittimo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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