Corte costituzionale
Sentenza n. 301/1995
Corte cost., sent. 6 luglio 1995, n. 301
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 301/1995
- Data di deposito
- 6 luglio 1995
- Data di decisione
- 26 giugno 1995
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:301
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 130 del 15 aprile 1994
- decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 131 del 15 aprile 1994
- decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 132 del 15 aprile 1994
Parametri
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 10 febbraio 1983
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 10 febbraio 1983
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 10 febbraio 1983
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 10 febbraio 1983
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 21672
I decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, nn. 130, 131 e 132, in data 15 aprile 1994 (il terzo parzialmente modificato con altro decreto del 28 maggio), contenenti disposizioni sul rapporto medio alunni/classi, le sezioni della scuola materna e le classi e l'istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado, e impugnati dalla Provincia di Bolzano, sul presupposto che essi operino anche nel suo ordinamento, per conflitto di attribuzione, non interferiscono con le competenze attribuite in materia alla ricorrente dagli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto speciale e dagli artt. da 1 a 4 delle Norme di attuazione emanate con d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89. I denunciati decreti - che peraltro, efficaci in sede nazionale, fanno espressamente salve le competenze della Provincia autonoma di Bolzano - costituiscono infatti insieme alla delibera del 7 febbraio 1994 - con cui la Provincia aveva indicato, a sua volta, i criteri dalla stessa ritenuti piu' idonei per il rapporto alunni/classi - e alla lettera, in data 6 maggio 1994 - con cui il Ministro della pubblica istruzione comunicava al Presidente della Giunta provinciale l'assenso del Ministero sui criteri e parametri numerici deliberati dalla Giunta - costituiscono infatti soltanto degli atti preparatori dell'intesa tra Provincia e Stato, prevista dall'art. 4 delle citate Norme di attuazione, per la definitivita' del piano di rideterminazione del rapporto medio in questione. Pertanto, pur dovendosi riconoscere che, in applicazione delle suddette norme, statutarie e di attuazione, tutte le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna, elementare e secondarie, sono di competenza, nel territorio della Provincia di Bolzano, degli organi della Provincia stessa d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, il proposto conflitto di attribuzione va dichiarato inammissibile. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione ai decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, 15 aprile 1994, nn. 130, 131 e 132 (quest'ultimo parzialmente modificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 maggio 1994).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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