Corte costituzionale
Sentenza n. 250/1995
Corte cost., sent. 16 giugno 1995, n. 250
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 250/1995
- Data di deposito
- 16 giugno 1995
- Data di decisione
- 13 giugno 1995
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:250
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 373 del 20 aprile 1994
- art. 1, comma 24, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
Parametri
- art. 9, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1017 del 31 luglio 1978
- art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 1017 del 31 luglio 1978
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1017 del 31 luglio 1978
Massime
Massima n. 21658
La doglianza mossa dalla Provincia autonoma di Trento, che si fonda sul presupposto che la soppressione dei Comitati provinciali prezzi di cui al censurato art. 5 del d.P.R. n. 373 del 1994 riguardi non solo quelli di cui alle funzioni delegate 'ex' art. 52, primo comma, lett. c), d.P.R. n. 616 del 1977 (uffici trasferiti alle regioni ordinarie in forza del successivo art. 111, ma le cui competenze hanno continuato ad essere regolate dalla normativa statale), ma anche quelli le cui funzioni sono state delegate alle province di Trento e Bolzano dall'art. 11 d.P.R. n. 1017 del 1978, recante Norme di attuazione dello Statuto d'autonomia, e che attualmente risultano disciplinati, quanto alla Provincia di Trento, dalle l. provinciali n. 15 del 1980 e n. 3 del 1983, non e' condivisibile. Infatti, la stessa disposizione censurata, attribuendo le funzioni residue agli uffici provinciali del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato presuppone che tali uffici esistano. Invece nelle province autonome tali uffici sono stati soppressi dall'art. 4 d.P.R. n. 1017/78; ne' e' ipotizzabile che essi rivivano, perche' cio' non e' contemplato nei criteri e nei principi dettati dal comma 24 dell'art. 1 l. n. 537 del 1993, ne' e' affatto previsto dal successivo regolamento. Stante quindi la contraddittorieta' della devoluzione delle funzioni del Comitato provinciale prezzi di Trento ad uffici da tempo soppressi, deve ritenersi che l'ambito di applicazione dell'art. 5, comma quinto, cit., non possa riguardare il Comitato provinciale prezzi, attualmente regolato dalle citate leggi provinciali n. 15 del 1980 e n. 3 del 1983 ed attributario, per delega, delle funzioni previste dall'art. 11 d.P.R. n. 1017 del 1978 e che quindi il regolamento censurato 'in parte qua', non applicandosi ad esso, non e' invasivo delle competenze della Provincia di Trento, con conseguente inammissibilita' del proposto conflitto di attribuzione. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto nei confronti dello Stato, in relazione all'art. 5, comma 4, del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 (Regolamento recante la definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina), dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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