Corte costituzionale

Sentenza n. 163/1995

Corte cost., sent. 16 maggio 1995, n. 163

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
163/1995
Data di deposito
16 maggio 1995
Data di decisione
10 maggio 1995
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:163

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro del tesoro del 15 settembre 1994

Parametri

  • art. 3, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 234 del 26 marzo 1977
  • art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 5, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 21342

In ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla regione Trentino-Alto Adige relativamente al Decreto del Ministro del tesoro 15 settembre 1994, con il quale il Ministro, esercitando la competenza attribuitagli dall'art. 12, terzo comma, d.lgs. n. 356 del 1990, ha approvato le modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano, non puo' costituire causa preclusiva all'ammissibilita' del ricorso stesso il fatto che la Regione non abbia in precedenza contestato la competenza statale attribuita dal detto art. 12. A parte, infatti, ogni rilievo circa la non applicabilita' al conflitto di attribuzione dell'istituto dell'acquiescenza, resta il fatto che, nella specie, tale competenza poteva pur sempre essere interpretata nel senso di sottintendere, e lasciare intatta, anche in assenza di una specifica clausola di salvaguardia, una competenza regionale fondata sulla particolare forza dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione. - Per riferimenti, v. S. nn. 525/1990 e 40/1992. red.: A.M. Marini

Massima n. 21417

Come emerge dal d.lgs. n. 356 del 1990, contenente norme per la ristrutturazione e la disciplina del gruppo creditizio, gli 'enti pubblici conferenti' - cioe' gli originari enti creditizi pubblici che, attraverso la propria ristrutturazione, abbiano conferito in una societa' per azioni l'intera azienda - mentre, da un lato, non possono piu' esercitare direttamente l'impresa bancaria e possedere partecipazioni al controllo nel capitale di imprese diverse dalla societa' conferitaria, dall'altro possono, tuttavia, pur sempre restare collegate alle societa' bancarie conferitarie con un vincolo genetico e funzionale, la cui presenza puo' giustificare, sul piano sostanziale, un effetto di 'attrazione'. Pertanto, se e finche' cio' si verifica, per le modifiche statutarie degli enti creditizi che hanno effettuato il conferimento (quale, nella specie, la Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano), nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige, trovano applicazione, non la disposizione dell'art. 12, terzo comma, del d.lgs. n. 356 del 1990 (aggiunto dall'art. 43, d.lgs. n. 481 del 1992) - il quale, ma solo se tra l'ente creditizio e la societa' conferitaria non sia rimasto il cennato collegamento, prevede la competenza del Ministro del tesoro - ma le norme dello Statuto speciale sull'ordinamento delle Casse di risparmio (art. 5, n. 3) e dell'art. 3 delle Norme di attuazione emanate con d.P.R. n. 234 del 1977, che entrambe prevedono la competenza della Regione. Percio', nella specie, in accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige contro il decreto del Ministro del tesoro 15 settembre 1994, recante "Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano" - adottato, ma senza trovarvi fondamento, ai sensi del citato art. 12, terzo comma, del d.lgs. n. 356 del 1990 - deve dichiararsi che la competenza ad approvare le suddette modifiche non spetta allo Stato, ma, fin quando permanga una partecipazione di controllo della stessa Fondazione nella societa' per azioni conferitaria, alla Regione, con conseguente annullamento dell'atto impugnato. red.: A.M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta alla Regione Trentino-Alto Adige l'approvazione delle modifiche dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano, fino a quando permanga una partecipazione di controllo della stessa Fondazione nella società per azioni conferitaria. Conseguentemente annulla il decreto del Ministro del tesoro 15 settembre 1994, recante "Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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