Corte costituzionale
Sentenza n. 109/1995
Corte cost., sent. 6 aprile 1995, n. 109
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 109/1995
- Data di deposito
- 6 aprile 1995
- Data di decisione
- 23 marzo 1995
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:109
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro per la funzione pubblica del 9 agosto 1994
- decreto del Ministro per la funzione pubblica n. 670 del 24 agosto 1994
Parametri
- art. 107, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 22068
Il conflitto di attribuzione proposto dalle Province autonome avverso il decreto del Ministro per la funzione pubblica 9 agosto 1994 - nella parte relativa all'indicazione unilaterale, da parte dello Stato, del Presidente della Commissione paritetica prevista dall'art. 107, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, giacche' il citato decreto risulta superato ed assorbito dal successivo decreto ministeriale 24 agosto 1994 (sostitutivo del precedente ed esso pure impugnato dalle Province), onde e' a quest'ultimo che deve restringersi il conflitto in esame. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 22069
La nomina del presidente della Commissione paritetica di cui all'art. 107, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, non puo' che derivare dalla scelta effettuata da parte degli altri componenti della Commissione, salva l'ipotesi di una previa intesa tra gli enti coinvolti dall'ambito di attivita' della Commissione stessa, atteso che l'art. 107 riferisce la "pariteticita'" alla Commissione complessivamente considerata, e, quindi, non solo alla nomina dei suoi componenti, ma anche a quella degli organi cui spetta un ruolo essenziale per il suo funzionamento, coerentemente alla finalita' della sua istituzione. Pertanto, non spetta allo Stato nominare unilateralmente il Presidente della suddetta Commissione paritetica, e conseguentemente va annullato il decreto 24 agosto 1994 del Ministro per la funzione pubblica. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara, che non spetta allo Stato nominare unilateralmente il Presidente della Commissione paritetica prevista dall'art. 107, primo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e conseguenzialmente annulla il decreto 24 agosto 1994 del Ministero per la funzione pubblica;
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con i ricorsi di cui in epigrafe, in relazione al decreto del Ministro per la funzione pubblica 9 agosto 1994.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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