Corte costituzionale

Sentenza n. 102/1995

Corte cost., sent. 31 marzo 1995, n. 102

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
102/1995
Data di deposito
31 marzo 1995
Data di decisione
22 marzo 1995
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:102

Norme oggetto del giudizio

  • nota della Banca d'Italia del 10 febbraio 1994

Parametri

Massime

Massima n. 22049

La nota della Banca d'Italia prot. 00036497 del 10 febbraio 1994 - esprimendo l'avviso che siano da considerarsi "superate" le attribuzioni delle regioni a statuto speciale in materia di apertura di nuovi sportelli bancari e rivendicando all' autorita' monetaria statale l'esclusivo potere di vietare lo stabilimento di nuove succursali solo per motivi di vigilanza - non e' ne' interlocutoria ne' meramente riproduttiva o esplicativa di norme di legge (e, in specie, dell'art. 13, decr.legisl. n. 481 del 1992, e dell'art. 15, decr. legisl. n. 385 del 1993), bensi' ha autonomo contenuto dispositivo, immediatamente incidente nella sfera di attribuzioni regionali, onde e' atto idoneo a radicare un conflitto di attribuzione fra enti. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' prospettata dall'Avvocatura di Stato in ordine al conflitto proposto avverso la suddetta nota dalla Regione Siciliana). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 22050

In conseguenza del recepimento della direttiva CEE 89/646 e del riassetto del sistema bancario operato dal decreto legislativo n. 385 del 1993, le competenze in materia di apertura di sportelli bancari attribuite alla Regione siciliana dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione sono venute a cessare (essendo incompatibili con la "liberta' di stabilimento" delle imprese bancarie comunitarie) mentre resta affidato in via esclusiva alla Banca d'Italia il potere di divieto di nuove succursali per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale degli istituti bancari.(Spettanza allo Stato, e per esso alla Banca d'Italia, del potere di vietare lo stabilimento di succursali di banche nel territorio della Regione siciliana, essendo cessati i poteri gia' attribuiti in materia alla stessa Regione; con la conseguente possibilita' per la Banca d'Italia di intrattenere direttamente e in esclusiva i rapporti con le banche interessate all'apertura di nuovi sportelli). - nello stesso senso, con riguardo alle analoghe competenze delle Province autonome, v. gia' S. n. 224/1994. red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, e per esso alla Banca d'Italia, il potere di vietare lo stabilimento di succursali di banche nel territorio della Regione Siciliana, essendo cessati i poteri già attribuiti in materia alla stessa Regione; con la conseguente possibilità per la Banca d'Italia di intrattenere direttamente e in esclusiva i rapporti con le banche interessate all'apertura di nuovi sportelli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze