Corte costituzionale

Ordinanza n. 226/1995

Corte cost., ord. 2 giugno 1995, n. 226

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
226/1995
Data di deposito
2 giugno 1995
Data di decisione
2 giugno 1995
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:226

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 182 del 19 maggio 1995
  • provvedimento Garante radiodiffusione ed editoria del 13 maggio 1995
  • provvedimento Garante radiodiffusione ed editoria del 12 aprile 1995
  • provvedimento Garante radiodiffusione ed editoria del 22 maggio 1995

Parametri

  • art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 21509

Il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Comitato promotore di 'referendum' abrogativi (in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali) indetti per l'11 giugno 1995, nei confronti del Governo, in relazione al d.l. 19 maggio 1995, n. 182, disciplinante la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie, va dichiarato ammissibile, in fase di delibazione (salva e impregiudicata la pronuncia definitiva nella successiva fase di merito). Infatti, per quanto riguarda i presupposti soggettivi del conflitto, va ribadito che la frazione del corpo elettorale, identificata dall'art. 75 Cost. in almeno cinquecentomila elettori firmatari di una richiesta referendaria, e' assimilabile ad un potere dello Stato, e che il comitato dei promotori e' legittimato attivamente a sollevare il conflitto; mentre, per quanto riguarda i presupposti oggettivi, e' dedotta la lesione delle attribuzioni di rilievo costituzionale spettanti ai promotori nello svolgimento della campagna referendaria, ai sensi degli artt. 21, 48, 75 e 77 Cost.. - Sulla legittimazione attiva del comitato dei promotori del 'referendum' abrogativo a sollevare il conflitto di attribuzione, v.: O. nn. 17/1978, 1/1979, 2/1979 e, da ultimo, 118/1995. red.: S. Pomodoro

Massima n. 21510

Le attribuzioni del garante per la radiodiffusione e l'editoria, disciplinate dalla legge ordinaria (v. art. 6 legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni) non assumono uno specifico rilievo costituzionale ne' sono tali da giustificare - nonostante la particolare posizione di indipendenza riservata all'organo dall'ordinamento - il riferimento all'organo stesso della competenza a dichiarare in via definitiva la volonta' di uno dei poteri dello Stato. Pertanto, non sussistendo i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Comitato promotore di alcuni 'referendum' abrogativi (in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali) indetti per l'11 giugno 1995, nei confronti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in relazione ai provvedimenti di regolamentazione delle campagne referendarie sulla stampa e sulla radiotelevisione, adottati da quest'ultimo il 12 aprile e il 13 e il 22 maggio 1995, va dichiarato inammissibile. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservato ogni definitivo giudizio, dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto nei confronti del Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, dai promotori e presentatori dei referendum in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali, ammessi con le sentenze di questa Corte nn. 3, 4, 10 e 13 del 1995;

Dispone che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza ai ricorrenti, quali promotori e presentatori dei referendum in questione, e che, a cura degli stessi ricorrenti, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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