Corte costituzionale
Ordinanza n. 21/1995
Corte cost., ord. 19 gennaio 1995, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 21/1995
- Data di deposito
- 19 gennaio 1995
- Data di decisione
- 12 gennaio 1995
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:21
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro del tesoro del 22 giugno 1993
Parametri
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 21221
Va dichiarato ammissibile in fase di delibazione (restando impregiudicata, anche su tale punto, la pronuncia definitiva nella fase successiva a contraddittorio pieno) il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte dei conti nei confronti del Governo, in relazione al mancato invio per controllo preventivo di legittimita' del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993 n. 242632, nonche' al connesso comportamento del Governo - consistente nella modifica, con successivi decreti legge, dell'art. 7, comma decimo, d.l. n. 232 del 1993 - e alla prospettata illegittimita' costituzionale, in subordine, degli artt. 3, comma tredicesimo, e 8, comma primo, della L. n. 20 del 1994. Infatti, per quanto concerne i presupposti soggettivi, la Corte dei Conti e' legittimata a sollevare conflitto nell'esercizio della funzione di controllo preventivo, caratterizzata da piena autonomia, ed il Governo e' legittimato a resistere, in quanto i comportamenti censurati sono riferiti alla responsabilita' collegiale di esso; per quanto concerne i presupposti oggettivi, viene denunciata la lesione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, quale e' quella del controllo preventivo sugli atti del Governo previsto dall'art. 102, comma secondo Cost.. - Sull'autonomia della Corte dei conti nello svolgimento del controllo preventivo di legittimita', v. s. n. 406/1989. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, il ricorso per conflitto di attribuzioni di cui in epigrafe, proposto dalla Corte dei conti contro il Governo della Repubblica;
Dispone che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza all'organo ricorrente e che, a cura dello stesso ricorrente, il ricorso e l'ordinanza siano notificati al Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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