Corte costituzionale

Ordinanza n. 21/1995

Corte cost., ord. 19 gennaio 1995, n. 21

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
21/1995
Data di deposito
19 gennaio 1995
Data di decisione
12 gennaio 1995
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:21

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro del tesoro del 22 giugno 1993

Parametri

  • art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 21221

Va dichiarato ammissibile in fase di delibazione (restando impregiudicata, anche su tale punto, la pronuncia definitiva nella fase successiva a contraddittorio pieno) il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte dei conti nei confronti del Governo, in relazione al mancato invio per controllo preventivo di legittimita' del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993 n. 242632, nonche' al connesso comportamento del Governo - consistente nella modifica, con successivi decreti legge, dell'art. 7, comma decimo, d.l. n. 232 del 1993 - e alla prospettata illegittimita' costituzionale, in subordine, degli artt. 3, comma tredicesimo, e 8, comma primo, della L. n. 20 del 1994. Infatti, per quanto concerne i presupposti soggettivi, la Corte dei Conti e' legittimata a sollevare conflitto nell'esercizio della funzione di controllo preventivo, caratterizzata da piena autonomia, ed il Governo e' legittimato a resistere, in quanto i comportamenti censurati sono riferiti alla responsabilita' collegiale di esso; per quanto concerne i presupposti oggettivi, viene denunciata la lesione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, quale e' quella del controllo preventivo sugli atti del Governo previsto dall'art. 102, comma secondo Cost.. - Sull'autonomia della Corte dei conti nello svolgimento del controllo preventivo di legittimita', v. s. n. 406/1989. red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, il ricorso per conflitto di attribuzioni di cui in epigrafe, proposto dalla Corte dei conti contro il Governo della Repubblica;

Dispone che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza all'organo ricorrente e che, a cura dello stesso ricorrente, il ricorso e l'ordinanza siano notificati al Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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