Corte costituzionale
Ordinanza n. 118/1995
Corte cost., ord. 7 aprile 1995, n. 118
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 118/1995
- Data di deposito
- 7 aprile 1995
- Data di decisione
- 7 aprile 1995
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:118
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 83 del 20 marzo 1995
- provvedimento Garante radiodiffusione ed editoria del 22 marzo 1995
Parametri
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 3, legge del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 22098
Il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal comitato promotore di alcuni 'referendum' abrogativi (in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali), in relazione al d.l. 20 marzo 1995 n. 83 - disciplinante la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le compagne elettorali e referendarie - va dichiarato ammissibile nei confronti del Governo in fase di delibazione (salva e impregiudicata la pronuncia definitiva nella successiva fase di merito): infatti, per quanto concerne i presupposti soggettivi del conflitto, va riconosciuto che la frazione del corpo elettorale, identificata dall'art. 75 Cost. in almeno cinquecentomila elettori firmatari di una richiesta referendaria, e' assimilabile ad un potere dello Stato, e che il comitato dei promotori e' legittimato attivamente a sollevare il conflitto; mentre, per quanto concerne i presupposti oggettivi, e' dedotta la lesione delle attribuzioni di rilievo costituzionale spettanti ai promotori nello svolgimento della campagna referendaria, 'ex' artt. 75 Cost. e 52, L. n. 352 del 1970. - Sulla legittimazione attiva del comitato dei promotori del 'referendum' abrogativo v. O. nn. 17/1978, 1/1979, 2/1979. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 22099
Il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal comitato promotore di alcuni 'referendum' abrogativi nei confronti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in relazione al provvedimento di regolamentazione della propaganda elettorale adottato da quest'ultimo il 22 marzo 1995, va dichiarato inammissibile, in quanto l'atto del Garante si riferisce alla tornata elettorale del 23 aprile 1995 e non e' destinato a incidere sotto alcun profilo nella disciplina della campagna referendaria, onde e' palesemente inidoneo a ledere la sfera di attribuzioni dei ricorrenti. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riservato ogni definitivo giudizio;
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto nei confronti del Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, dai promotori e presentatori dei referendum in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali, ammessi con le sentenze di questa Corte nn. 3, 4, 10 e 13 del 1995;
Dispone che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza ai ricorrenti, quali promotori e presentatori dei referendum in questione, e che, a cura degli stessi ricorrenti, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1995.
Il presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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