Corte costituzionale
Sentenza n. 95/1994
Corte cost., sent. 24 marzo 1994, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 95/1994
- Data di deposito
- 24 marzo 1994
- Data di decisione
- 10 marzo 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:95
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto legislativo n. 291 del 6 luglio 1993
Parametri
- art. 107, comma 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 20249
L'approvazione, da parte del Governo, di norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige il cui testo non sia stato previamente sottoposto alla Commissione paritetica istituita ai sensi dell'art. 107, comma secondo, del medesimo Statuto, comporta lesione della competenza della Provincia autonoma di Bolzano e giustifica l'interesse di essa al ricorso in via principale innanzi alla Corte costituzionale, giacche' viola il procedimento posto a garanzia del ruolo e delle funzioni spettanti alla suddetta Commissione. (Nella specie, respingendo un'eccezione dell'Avvocatura dello Stato, la Corte ha ritenuto ammissibile la questione di costituzionalita' dell'art. 2 del decreto legislativo 6 luglio 1993 n. 291). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20250
In sede di approvazione finale di un decreto legislativo di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il Governo puo' apportare varianti formali, ma non anche modifiche o aggiunte di carattere sostanziale rispetto allo schema di decreto che ha formato oggetto del parere obbligatorio (pur se non vincolante) della Commissione paritetica per le norme di attuazione statutarie nelle materie di competenza della Provincia di Bolzano (art. 107, comma secondo, dello Statuto). Percio', l'art. 2 del decreto legislativo 6 luglio 1993 n. 291 - il quale, in modifica sostanziale del testo approvato dalla suddetta Commissione, dispone che le modifiche delle tabelle relative agli organici del personale degli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano avvenga su parere (anziche' con la previa intesa) del Consiglio di amministrazione del personale dei ruoli locali - va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del procedimento posto a garanzia delle funzioni spettanti alla Commissione paritetica 'ex' art. 107 dello Statuto (restando assorbiti gli ulteriori motivi di censura dedotti dalla ricorrente Provincia di Bolzano). red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 291, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche degli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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