Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1994

Corte cost., sent. 23 febbraio 1994, n. 52

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
52/1994
Data di deposito
23 febbraio 1994
Data di decisione
9 febbraio 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:52

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 155 del 22 maggio 1993
  • art. 18, comma 8, legge n. 243 del 19 luglio 1993
  • art. 18, comma 7, legge n. 243 del 19 luglio 1993

Parametri

  • art. 9, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 8, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 5, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 75, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 78, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 7, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 6, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 9, comma 2, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992

Massime

Massima n. 20230

La destinazione delle nuove o maggiori entrate tributarie derivanti dal d.l. n. 155 del 1993 alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico e alla realizzazione degli impegni di riequilibrio del bilancio (statale) assunti in sede comunitaria, integra un'ipotesi in cui - alla stregua dell'art. 9, comma primo, delle norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, introdotte dal d.lgs. n. 268 del 1992 - il legislatore statale ben puo' riservare all'erario l'intero maggior gettito tributario, escludendo ogni compartecipazione ad esso delle Province autonome; ne' - trattandosi di una riserva conforme alla previsione di attuazione statutaria - e' necessario il previo accordo dello Stato con la Regione e le Province. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 18, commi settimo ed ottavo, del d.l. 22 maggio 1993, n. 155, conv. con modif. nella L. 19 luglio 1993, n. 243, sollevata in riferimento agli artt. 75, 78 e 104 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, ed agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 del d. lgs. n. 268 del 1992). - Sul valore tendenziale del principio di equilibrio finanziario dei bilanci dello Stato (art. 81 Cost.), v. S. nn. 1/1966, 12/1987, 260/1990; nel senso che le norme di attuazione integrano quelle statutarie, v. S. n. 260/1990. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20231

Nei casi in cui - ai sensi dell'art. 9, comma primo, delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, introdotte dal d.lgs. n. 268 del 1992 - l'intero gettito derivante da nuovi tributi, o da maggiorazione di quelli esistenti, sia legittimamente riservato allo Stato, la misura delle entrate riscosse nella Regione Trentino Alto-Adige e devolute all'erario deve essere determinata, per ciascun esercizio finanziario, nel rispetto della procedura d'intesa prevista dal comma secondo del citato art. 9; in tal senso va, dunque, interpretato l'art. 18 del d.l. n. 155 del 1993 (concernente la riserva allo Stato delle nuove o maggiori entrate tributarie previste dallo stesso d.l.), indipendentemente dalla circostanza che esso confermi o meno la necessita' di rispettare la suddetta procedura. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 18, commi settimo ed ottavo, del d.l. 22 maggio 1993 n. 155, conv. con modif. nella L. 19 luglio 1993, n. 243, sollevata in riferimento all'art. 9, comma secondo, del d.lgs. n. 268 del 1992). red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi settimo ed ottavo, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 75, 78 e 104 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 delle relative norme di attuazione, dalle province autonome di Trento e Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi settimo ed ottavo, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, sollevata, in riferimento all'art. 9, comma secondo, delle norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dalla provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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