Corte costituzionale

Sentenza n. 444/1994

Corte cost., sent. 23 dicembre 1994, n. 444

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
444/1994
Data di deposito
23 dicembre 1994
Data di decisione
12 dicembre 1994
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:444

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro delle finanze del 5 novembre 1992

Parametri

  • art. 14, lett. i), statuto regione Sicilia
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 878 del 30 luglio 1950
  • art. 43, statuto regione Sicilia
  • art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1825 del 1° dicembre 1961
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 683 del 1° luglio 1977
  • art. 14, lett. g), statuto regione Sicilia
  • art. 43, lett. s), statuto regione Sicilia
  • art. 14, lett. f), statuto regione Sicilia
  • art. 14, lett. s), statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 21207

Nel ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sicilia, in relazione al decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, n. 43205 del 5 novembre 1992 - con il quale e' stato approvato il progetto di ripartizione tra lo Stato e la Regione medesima, dell'immobile, sede dell'ex ufficio del Genio civile di Ragusa - si evince, dal raccordo tra i motivi del ricorso stesso, che oggetto sostanziale del contendere e' l'asserita lesione delle competenze spettanti alla regione in materia di opere pubbliche, in ordine al trasferimento alle proprie dipendenze - avvenuto 'ope legis' - degli 'uffici del Genio civile a competenza generale' e dei relativi immobili (artt. 14, lett. f), g), i), s) e 43, statuto speciale, art. 2, primo co., d.P.R. n. 878 del 1950): ed, in particolare che la contestazione della regione verte sulla non esclusiva spettanza in capo allo Stato, della potesta' di individuare le sedi degli uffici per l'espletamento delle funzioni ad esso residuate nella materia predetta. Pertanto, anche in considerazione dell'evidente nesso di strumentalita' che collega l'immobile in questione all'esercizio delle funzioni nella materia delle opere pubbliche, deve escludersi, con conseguente rigetto della relativa eccezione di inammissibilita', che il conflitto in esame possa configurarsi, secondo quanto sostenuto dall'Avvocatura, come 'vindicatio rei'. - V. S. 351/1991, per un conflitto analogo, concernente beni ubicati nella regione Veneto assegnati all'Ispettorato generale enti disciolti e, da ultimo, sulla proponibilita' del conflitto di attribuzione non soltanto per rivendicare la titolarita' di attribuzioni costituzionalmente conferite, ma anche per la difesa di proprie competenze costituzionali, che si assumono lese dall'esercizio illegittimo di poteri altrui, S. nn. 211/1994, 126/1994, e precedenti ivi richiamati. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 21208

Posto che la disciplina statutaria e di attuazione concernente la Regione Sicilia (artt. 14, lett. f), g), i), s) e 43, statuto speciale, art. 2, primo co., d.P.R. n. 878 del 1950) stabilisce la competenza esclusiva della Regione in materia di opere pubbliche ed il passaggio alle dipendenze regionali, per l'esercizio delle relative attribuzioni, degli uffici del 'Genio civile a competenza generale' e la successione allo Stato relativamente ai diritti ed obblighi sugli immobili, sedi degli uffici stessi, va chiarito che in ordine alla procedura per il trasferimento di tali immobili - mancando, peraltro, specificazioni legislative al riguardo - si impone il rispetto del principio di leale cooperazione - cui deve ispirarsi il sistema complessivo dei rapporti tra Stato e regione - e, in particolare, dell'intesa, istituto connaturato al principio stesso, quale strumento di necessaria codeterminazione, alla stregua dell'art. 5, d.P.R. n. 1865 del 1961, il quale, per l'individuazione dei beni demaniali e patrimoniali disponibili ed indisponibili, tra cui rientrano le sedi di uffici pubblici, prevede la compilazione di appositi elenchi, a cura del ministero delle finanze, di intesa con quelli del tesoro e gli altri interessati e con l'amministrazione regionale. Con il decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con quello dei lavori pubblici n. 43205 del 5 novembre 1992, con il quale e' stato approvato il progetto di ripartizione dell'immobile, sede dell'ex ufficio del Genio civile di Ragusa, specificando che, in caso di mancata restituzione del progetto con il visto regionale, si sarebbe ugualmente provveduto all'emanazione del decreto di trasferimento, lo Stato e' tuttavia venuto meno a tale obbligo di collaborazione. Al riguardo, infatti, non puo' ritenersi sufficiente l'avvenuto adempimento, da parte dello Stato, di un mero onere di informazione ne', del resto, risulta l'esistenza di una effettiva volonta' statale di richiedere la partecipazione della regione al procedimento, poiche', anche se, nel caso - per la preminenza di ragioni di interesse pubblico - l'intesa debba considerarsi 'debole' - nel senso che il suo mancato raggiungimento non possa essere ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento stesso - occorre almeno che l'autorita' statale si attivi per promuovere la necessaria collaborazione della controparte, attraverso una fase di contatto, la quale, come gia' evidenziato dalla Corte, superi il rigido schema della sequenza non coordinata di atti unilaterali da parte dell'uno o dell'altro ente. Deve quindi dichiararsi che non spetta allo Stato approvare il richiamato progetto di ripartizione dell'immmobile in questione, senza la partecipazione della regione Sicilia, con conseguente annullamento del predetto decreto del ministro per le finanze, emanato di concerto con quello dei lavori pubblici, n. 43205 del 5 novembre 1992. - V. massima C. V. anche S. nn. 482/1991 e 21/1991 nonche', riguardo alle intese tra le amministrazioni pubbliche, la l. n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 21209

Come la Corte ha ripetutamente affermato, l'intesa e' una tipica forma di coordinamento paritario, in quanto comporta che i soggetti partecipanti siano posti sullo stesso piano, in relazione alla decisione di adottare, nel senso che quest'ultima deve risultare come il prodotto di un accordo e, quindi, di una negoziazione diretta tra il soggetto cui la decisione e' giuridicamente imputata e quello la cui volonta' deve concorrere alla decisione stessa, - Cfr. S. nn. 116/1994, 21/1991, 220/1990. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato approvare il progetto di ripartizione dell'immobile sede dell'ex ufficio del genio civile di Ragusa senza la partecipazione della Regione Sicilia al relativo procedimento; conseguentemente, annulla il decreto del ministro per le finanze, di concerto con quello dei lavori pubblici, n. 43205 del 5 novembre 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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