Corte costituzionale
Sentenza n. 417/1994
Corte cost., sent. 7 dicembre 1994, n. 417
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 417/1994
- Data di deposito
- 7 dicembre 1994
- Data di decisione
- 24 novembre 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:417
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 16, legge n. 560 del 24 dicembre 1993
- art. 1, comma 2, legge n. 560 del 24 dicembre 1993
- art. 1, comma 27, legge n. 560 del 24 dicembre 1993
- art. 1, comma 17, legge n. 560 del 24 dicembre 1993
- art. 1, comma 13, legge n. 560 del 24 dicembre 1993
- art. 1, comma 15, legge n. 560 del 24 dicembre 1993
- art. 1, comma 4, legge n. 560 del 24 dicembre 1993
- art. 1, comma 3, legge n. 560 del 24 dicembre 1993
- art. 1, comma 6, legge n. 560 del 24 dicembre 1993
- nota Amministrazione poste e telecomunicazioni del 4 marzo 1994
- nota Amministrazione poste e telecomunicazioni del 7 febbraio 1994
Parametri
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 24, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 20 gennaio 1973
- art. 68, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 10 gennaio 1973
Massime
Massima n. 21271
La questione di legittimita' costituzionale concernente l'art. 1 della l. n. 560 del 1993, denunziato in quanto disciplinando l'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non fa salve le competenze delle province autonome in materia di edilizia comunque sovvenzionata e, in particolare non riserva tale competenza in ordine all'alienazione degli alloggi di servizio c.d. in senso lato, ubicati nel loro territorio, e' inammissibile sia in relazione ai commi tredicesimo, quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo, che disciplinano l'alienazione di alloggi diversi da quelli su menzionati, sia in relazione al comma ventisettesimo, poiche' questo si limita a far salvo il diritto dell'assegnatario alla cessione della proprieta', maturato alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 560, in conformita' delle leggi vigenti a tale data, tutte estranee all'oggetto dell'impugnativa. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 21272
Nell'ambito del trasferimento alla Regione Trentino Alto-Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano delle attribuzioni in tema di edilizia comunque sovvenzionata da finanziamenti pubblici (artt. 8, n. 10, 16, primo comma, 68 e 107 Statuto speciale, 8, d.P.R. n. 115 del 1973 e 24, d.P.R. n. 381 del 1974) deve essere ribadito che rimane riservata allo Stato la competenza in materia di alloggi di servizio, fondandosi tale riserva nel principio di razionalita'. Infatti, mentre la destinazione propria dell'edilizia residenziale pubblica risiede esclusivamente in 'finalita' sociali', gli alloggi di servizio rispondono primariamente ad una finalita' organizzativa del buon andamento della p.a., che integra la materia stessa nel trattamento normativo del pubblico impiego e che, conseguentemente, comporta, in nome del principio di eguaglianza, la necessita' di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale, cosicche' le competenze legislative regionali e provinciali incontrano in ogni caso precisi limiti costituzionali posti a presidio di imprescindibili esigenze unitarie riconoscibili su scala nazionale. E deve altresi' ribadirsi che in tale concetto di alloggio di servizio devono ritenersi ricompresi non solo gli alloggi di servizio c.d. in senso stretto, cioe' quelli assegnati, in concessione amministrativa 'intuitu ministerii', ma anche gli alloggi di servizio c.d. in senso ampio, la cui assegnazione sia comunque condizionata dalla prestazione di un determinato servizio presso gli uffici del luogo in cui si trova l'immobile. - Sulla competenza statale in materia di alloggi di servizio, v. S. n. 287/1985; inoltre, sui limiti alle competenze legislative provinciali in materia di edilizia comunque sovvenzionata, v. S. n. 217/1988. Sulle finalita' dell'edilizia residenziale pubblica, v. S. nn. 347/1993, 155/1988 e la stessa 217/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 21273
I caratteri di straordinarieta' ed eccezionalita' della legge n. 560 del 1993 che, come elemento di manovra economica diretta a ridurre il 'deficit' della finanza pubblica, regola in deroga al regime ordinario, la dismissione, mediante vendita a prezzi vicini a quelli di mercato, di una parte rilevante del patrimonio edilizio pubblico, costituita dagli alloggi di edilizia residenziale e dagli alloggi di servizio c.d. in senso lato, non consentono di ravvisare nell'esclusione dall'ambito normativo della legge - disposta dal comma 3 dell'art. 1 - degli alloggi di servizio in senso stretto - con una lettura a cui si oppone insuperabilmente la lettera dei commi precedenti -, una sorta di interpretazione autentica del concetto di alloggio di servizio, alla cui stregua dovrebbe poi essere ridefinita la riserva di competenza statale prevista dall'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 1973 (attuativo dell'art. 68 dello Statuto speciale) in ordine al trasferimento alle province autonome degli edifici destinati ad alloggi economici e popolari di proprieta' dello Stato. Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' mossa, in base a tale assunto, al citato art. 1, nella parte in cui, in ordine all'alienazione degli alloggi di servizio in senso lato situati nel loro territorio, non fa salve una potesta' e una competenza delle Province autonome. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 8, n. 10, 16, primo comma, 68 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, 8, d.P.R. n. 115 del 1973 e 24, d.P.R. n. 381 del 1974, dell'art. 1, commi secondo, terzo, quarto e sesto, l. 24 dicembre 1993, n. 560, restando assorbite le censure relative ai commi quarto e sesto stessa norma). - v. massima B. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 21274
Secondo la giurisprudenza della Corte, possono formare oggetto di conflitto di attribuzioni anche atti che, pur non avendo natura di provvedimento, siano idonei a dare impulso a procedimenti produttivi di effetti invasivi della sfera di competenza delle regioni o delle province autonome. (Sulla base di tale principio, la Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilita', avanzata in ordine ai ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati con istanza di sospensione - ex art. 40, l. n. 87 del 1953 - in relazione alle note dell'Ente poste italiane del 7 febbraio e del 4 marzo 1994, con la quale l'Avvocatura aveva rilevato la mancanza di forma e di contenuto provvedimentale di tali note). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 21275
In ordine ai conflitti di attribuzione sollevati con istanza di sospensione - ex art. 40, l. n. 87 del 1953 - in relazione alle note dell'Ente poste italiane del 7 febbraio e del 4 marzo 1994, con le quali, a norma dell'art. 1, comma quarto, l. n. 560 del 1993, tale amministrazione comunicava alla regione Trentino Alto- Adige e alle province autonome l'elenco degli alloggi, ubicati nel rispettivo territorio, che intendeva porre in vendita, le Province ricorrenti hanno ripetutamente dichiarato di voler limitare la propria contestazione solo al punto che riguarda la competenza ad emanare norme regolatrici dell'alienazione degli alloggi di servizio situati nei territori provinciali. Va quindi respinta l'eccezione di inammissibilita' prospettata dall'Avvocatura dello Stato, in base all'asserita la natura di 'vindicatio rei' della pretesa fatta valere dalle ricorrenti. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 21276
I conflitti di attribuzione sollevati dalle province autonome con istanza di sospensione - ex art. 40, l. n. 87 del 1953 - in relazione alle note dell'Ente poste italiane del 7 febbraio e del 4 marzo 1994, con le quali, a norma dell'art. 1, comma quarto, l. n. 560 del 1993, tale amministrazione comunicava alla Regione Trentino Alto-Adige e alle Province autonome l'elenco degli immobili, ubicati nel rispettivo territorio, che intendeva porre in vendita, sono da ritenersi infondati, in conseguenza della riconosciuta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata in via principale, relativa all'art. 1, commi secondo, terzo, quarto e sesto, stessa legge. Spetta, pertanto, allo Stato, e per esso all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni - Ente Poste Italiane, di disporre in ordine all'alienazione dei menzionati alloggi. - V. massima C.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2, 3, 4 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 13, 15, 16, 17 e 27, della citata legge n. 560 del 1993, sollevata dalle nominate Province autonome con i medesimi ricorsi;
dichiara che spetta allo Stato, e per esso all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni - Ente Poste Italiane, di disporre in ordine all'alienazione degli alloggi elencati negli atti impugnati con i ricorsi per conflitto di attribuzioni indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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