Corte costituzionale
Sentenza n. 412/1994
Corte cost., sent. 7 dicembre 1994, n. 412
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 412/1994
- Data di deposito
- 7 dicembre 1994
- Data di decisione
- 24 novembre 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:412
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 183 del 18 maggio 1989
- legge n. 36 del 5 gennaio 1994
- art. 8, comma 2, legge n. 36 del 5 gennaio 1994
- art. 8, comma 1, legge n. 36 del 5 gennaio 1994
- art. 8, comma 5, legge n. 36 del 5 gennaio 1994
- art. 8, comma 3, legge n. 36 del 5 gennaio 1994
- art. 8, comma 4, legge n. 36 del 5 gennaio 1994
- art. 30, comma 1, lett. b), legge n. 36 del 5 gennaio 1994
- art. 30, comma 1, lett. c), legge n. 36 del 5 gennaio 1994
- art. 9, comma 3, legge n. 36 del 5 gennaio 1994
- art. 21, comma 5, legge n. 36 del 5 gennaio 1994
- art. 21, comma 1, legge n. 36 del 5 gennaio 1994
- art. 22, comma 1, legge n. 36 del 5 gennaio 1994
- art. 22, comma 2, legge n. 36 del 5 gennaio 1994
- art. 22, comma 3, legge n. 36 del 5 gennaio 1994
- art. 23, comma 4, legge n. 36 del 5 gennaio 1994
- art. 23, comma 3, legge n. 36 del 5 gennaio 1994
Parametri
- statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 12, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, comma 1, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 14, comma 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 68, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 19, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 14, comma 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, comma 1, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 24, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
Massime
Massima n. 21164
Posto che la difesa del suolo e' finalita' il cui raggiungimento coinvolge funzioni e materie assegnate tanto alla competenza statale quanto alla competenza regionale e provinciale e richiede momenti di cooperazione fra tutti i soggetti pubblici interessati, va ribadito che gli strumenti di pianificazione territoriale di settore introdotti dal legislatore statale, non rendono inefficaci gli strumenti di pianificazione e di coordinamento previsti dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione. In particolare, secondo i principi gia' affermati dalla Corte a proposito della l. n. 183 del 1989, istitutiva dei piani di bacino idrografico e che ben si applicano alla successiva legge sulle risorse idriche, n. 36 del 1994 - la quale a questa si ricollega, realizzando anch'essa un complesso intreccio di interessi in cura a diversi livelli istituzionali - i detti piani di bacino, fissando la l. n. 183 solo obiettivi e non una nuova ripartizione di competenze, incidono nelle attribuzioni delle Province autonome solo entro i limiti imposti alla funzione di indirizzo e coordinamento, in nome della quale non possono tuttavia legittimarsi indebite appropriazioni di competenze, tant'e' che l'efficacia dei piani stessi, quali strumenti di coordinamento, e' subordinata alla mancanza, nella normativa statutaria e di attuazione, di meccanismi speciali, come conferma, il d.lgs. n. 267 del 1992, che integra l'art. 5, D.P.R. n. 381 del 1974. - S. n. 85/1990. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 21165
La nuova legge sulle risorse idriche, 5 gennaio 1994, n. 36, ispirata ad esigenze di razionalizzazione del governo delle acque, affida la salvaguardia delle attribuzioni che spettano alle Province autonome - ai sensi dell'art. 8 (nn. 17, 19), 9 (n. 9), 14 dello Statuto e delle relative norme di attuazione, di cui al d.P.R. n. 115 del 1973 (in ordine a: acquedotti, demanio idrico, polizia idraulica, difesa delle acque dall'inquinamento e piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche) con esclusione per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico - alla clausola generale posta dall'art. 33 della legge stessa, in base alla quale i dubbi interpretativi originati dalle precedenti disposizioni debbono essere risolti secondo una lettura rispettosa dell'assetto delineato dallo Statuto e dalle norme di attuazione: ma tale interpretazione correttiva non puo' spingersi al punto di superare l'evidenza letterale. Al riguardo, l'art. 8 della legge, relativo alla disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato (commi da uno a cinque) - a norma dei quali si prevede l'applicabilita' anche alle Province autonome dei criteri per la riorganizzazione di tali servizi sulla base di ambiti territoriali ottimali (primo co.), vincola le stesse a delimitare, entro il termine stabilito, detti ambiti territoriali, sottoponendo il progetto all'Autorita' di bacino (secondo co.), a procedere d'intesa con le regioni interessate per i bacini di rilievo non nazionale (terzo co.), ad aggiornare il piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino, secondo le procedure della l. n. 183 del 1989 (quarto co.) ed, infine, a stabilire norme integrative per il controllo sugli scarichi da insediamenti, sugli impianti di pretrattamento e sulle relative autorizzazioni (quinto co.) - altera il quadro organizzatorio minuziosamente delineato dall'ordinamento provinciale e sposta la competenza programmatoria dal piano delle acque - formato d'intesa fra lo Stato e la Provincia - al piano di bacino (predisposto dalla speciale Autorita'), in violazione dell'art. 14 dello Statuto e degli artt. 5 e 8, d.P.R. n. 381 del 1974. In contrario, infatti, non e' sufficiente invocare la menzionata clausola di cui all'art. 33 ne', per quanto concerne il quinto comma, possono essere adottate soluzioni interpretative da cui derivino confusioni e incertezze di applicazione, poiche' competenze provinciali di vario livello (v. in particolare l'art. 9, n. 9, dello Statuto) non possono certo essere declassate a meramente integrative. Pertanto, l'art. 8, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, della predetta l. n. 36 del 1994 e' costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui si estende alle Province autonome di Trento e di Bolzano. - massima A. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 21166
L'art. 30, comma primo, lett. b) e c), l. 5 gennaio 1994, n. 36, che disciplina l'utilizzazione delle acque destinate a scopo idroelettrico, nella parte in cui, per l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici e per la difesa e la bonifica a salvaguardia della quantita' e qualita' delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico, prevede l'intervento di organismi statali (CIPE e Comitato interministeriale, di cui all'art. 4, secondo co., l. n. 183 del 1989), senza ricorrere all'intesa con le Province autonome e al di fuori del piano generale provinciale, anche quando non si tratti di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, viola le competenze che spettano alle Province autonome in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, con la sola esclusione delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico (art. 9, n. 9, dello Statuto). La norma, in tale parte, e' quindi costituzionalmente illegittima, fermo restando che le conseguenti esigenze di coordinamento troveranno sede idonea nel piano generale delle acque pubbliche (artt. 14 dello Statuto e 8, d.P.R. n. 381 del 1974). - V. massima B. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 21167
La lettera dell'art. 9, terzo comma, l. n. 36 del 1994, che per la gestione del servizio idrico integrato, prevede l'intervento delle Regioni e delle Province autonome, in ordine alle forme e ai modi di cooperazione fra gli enti locali, ricadenti nel medesimo ambito territoriale, ben si concilia con la generale clausola di salvaguardia delle competenze provinciali, di cui all'art. 33, stessa legge. E' quindi da escludersi che, nel caso, il legislatore abbia innovato il sistema di rapporti fra la Provincia e i comuni che operano nel suo territorio, poiche', anche se le Province autonome appaiono, nel testo, accomunate alle regioni a statuto ordinario, non per questo ne risultano livellate le rispettive attribuzioni. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 17, 19 e 24; 9, primo comma, nn. 9 e 1O; 12; 13; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 68 e 107 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, terzo comma, l. 5 gennaio 1994, n. 36). - V. massima B. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 21168
Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di cui all'art. 21, l. n. 36 del 1994, istituito presso il Ministero dei lavori pubblici, quale organo statale, svolge, perseguendo la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle Province autonome (v. quinto comma), una funzione programmatoria generale a salvaguardia degli interessi degli utenti, per l'efficienza, efficacia ed economicita' del servizio che non appare lesiva - in relazione all'art. 4, primo co., d.lgs. n. 266 del 1992 - di alcuna delle attribuzioni provinciali, anche perche' trattasi di organo a composizione mista, la cui operativita' richiede la previa intesa con le regioni e le Province interessate. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 4, primo co., d.lgs. n. 266 del 1992 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, primo e quinto comma, l. 5 gennaio 1994, n. 36). - V. massima B. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 21169
L'Osservatorio dei servizi idrici, di cui all'art. 22, l. n. 36 del 1994, il quale ha natura servente rispetto al Comitato istituito dall'art. 21, stessa legge, svolge un'attivita' informativa e di elaborazione di dati statistici, con poteri di acquisizione di notizie sui servizi idrici, ai fini della eventuale proposizione dell'azione per violazioni della legge stessa, che non risulta lesiva delle attribuzioni delle Province autonome, anche perche' tale organo dovra' costituire e gestire la propria 'banca dati' in connessione con i sistemi informativi di queste ultime. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 17, 19 e 24; 9, primo comma, nn. 9 e 1O; 12; 13; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 68 e 107 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, primo, secondo e terzo comma, l. 5 gennaio 1994, n. 36). - Costante la giurisprudenza della Corte, secondo cui l'acquisizione di elementi informativi non determina, di per se' lesione di attribuzioni: S. nn. 342/1994 e 497/1992, fra le altre, V. massima B. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 21170
I commi terzo e quarto dell'art. 23, l. n. 36 del 1994, introducono norme sulla pubblicita' dei progetti di opere idrauliche, a tutela di un generale interesse alla trasparenza: la generalita' dei criteri dettati non lede le attribuzioni delle Province autonome, alle quali spetta il potere di porre ulteriori prescrizioni e specificazioni in tema, nell'ambito delle rispettive competenze. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 17, 19 e 24; 9, primo comma, nn. 9 e 1O; 12; 13; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 68 e 107 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, terzo e quarto comma, l. 5 gennaio 1994, n. 36). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), nella parte in cui si estende alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e dell'art. 30, comma 1, lettere b) e c), della stessa legge, nella parte in cui prevede l'intervento di organismi statali senza ricorrere all'intesa con le Province autonome e al di fuori del piano generale provinciale, anche quando non si tratti di grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 8, nn. 5, 17, 19 e 24, all'art. 9, primo comma, nn. 9 e 10, agli artt. 12, 13, 14, secondo e terzo comma, all'art. 16, primo comma, e agli artt. 68 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), e alle relative norme di attuazione, dalle province autonome di Trento e Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe, avverso l'art. 9, comma 3, l'art. 21, commi 1 e 5, l'art. 22, commi 1, 2 e 3, l'art. 23, commi 3 e 4, della citata legge n. 36 del 1994.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze