Corte costituzionale

Sentenza n. 403/1994

Corte cost., sent. 23 novembre 1994, n. 403

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
403/1994
Data di deposito
23 novembre 1994
Data di decisione
10 novembre 1994
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:403

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 18 dicembre 1993
  • deliberazione della Camera dei deputati del 23 febbraio 1994

Parametri

  • art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 5, legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989
  • art. 10, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989
  • art. 9, legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989
  • art. 8, legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989

Massime

Massima n. 21268

La sopravvenuta perdita dello 'status' di deputato da parte dell'on.le De Mita - quand'anche possa determinare il mutamento della competenza a decidere sulla richiesta di autorizzazione a procedere presentata nei suoi confronti per ipotesi di reati ministeriali - non ha certo l'effetto automatico di porre nel nulla le deliberazioni con cui la Camera dei deputati aveva restituito gli atti al Collegio inquirente istituito presso il Tribunale di Napoli senza pronunciarsi in merito alla richiesta. Sussiste, quindi, l'interesse e la legittimazione della Camera a resistere nel conflitto proposto dallo stesso Collegio avverso le suddette deliberazioni; ne' deve procedersi ad integrare il contraddittorio nei confronti del Senato della Repubblica, atteso che comunque il potere di decidere sull'autorizzazione spetta alternativamente (e non gia' congiuntamente) alla Camera o al Senato, 'ex' art. 5, l. cost. n. 1 del 1989. (Reiezione della richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dalla difesa della Camera dei deputati). - v. O. n. 217/1994. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21269

I limiti che gli artt. 343, comma secondo, e 346 cod. proc. pen., pongono in generale al compimento di atti di indagine prima dell'autorizzazione a procedere non sono applicabili alla fase delle indagini preliminari innanzi al Collegio inquirente per i reati ministeriali, essendo quest'ultima del tutto speciale e diversa, sia per l'ampiezza del relativo termine che per la particolare finalita' cui e' preordinata. Il potere di indagine del suddetto Collegio e' invece regolato dall'art. 10, comma primo, L. cost. n. 1 del 1989, il quale - contemplando specifiche ipotesi di autorizzazione 'ad acta' per i soli indagati che siano ministri o parlamentari - non pone alcun limite al compimento di qualsivoglia atto di indagine (ivi compresi interrogatori e confronti) per i coindagati cd. laici, concorrenti nel reato ministeriale. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21270

Il Collegio inquirente per i reati ministeriali istituito presso il Tribunale di Napoli - omettendo di compiere gli interrogatori e i confronti di coindagati "laici", ritenuti dal Collegio stesso utili o necessari, ma erroneamente assunti come vietati nella fase delle indagini preliminari di sua competenza - ha privato delle risultanze dei suddetti atti l'Assemblea competente a decidere sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal suddetto Collegio, in tal modo incidendo indirettamente sull'esercizio di un altrui potere. Spettava, pertanto, alla Camera dei deputati, con deliberazioni del 18 dicembre 1993 e del 23 febbraio 1994, restituire al Collegio inquirente presso il Tribunale di Napoli la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on.le Luigi Ciriaco De Mita ed altri (trasmessa con relazione del 18/30 ottobre 1993), non occorrente per proseguire le indagini preliminari ed in particolare per compiere gli atti di interrogatorio e confronto dei coindagati non ministri ne' parlamentari, ritenuti necessari dal medesimo Collegio. - v. la precedente massima B; nel senso che l'esercizio del potere del Collegio inquirente si atteggia anche come obbligo di leale collaborazione, v. S. n. 379/1992. red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spettava alla Camera dei Deputati, con deliberazioni del 18 dicembre 1993 e del 23 febbraio 1994, restituire al Collegio inquirente presso il Tribunale di Napoli la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on.le Luigi Ciriaco De Mita ed altri, trasmessa con relazione del 18/30 ottobre 1993, non occorrente per proseguire le indagini preliminari ed in particolare per compiere gli atti di interrogatorio e confronto dei coindagati non ministri, né parlamentari, ritenuti necessari dal medesimo Collegio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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