Corte costituzionale
Sentenza n. 356/1994
Corte cost., sent. 27 luglio 1994, n. 356
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 356/1994
- Data di deposito
- 27 luglio 1994
- Data di decisione
- 19 luglio 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:356
Norme oggetto del giudizio
- comma 1, 03, ult. per., decreto-legge n. 496 del 4 dicembre 1993
- legge n. 61 del 21 gennaio 1994
- art. 7, decreto-legge n. 496 del 4 dicembre 1993
- 03, decreto-legge n. 496 del 4 dicembre 1993
- comma 3, 01, decreto-legge n. 496 del 4 dicembre 1993
- art. 1, comma 3, decreto-legge n. 496 del 4 dicembre 1993
- art. 1, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 496 del 4 dicembre 1993
- art. 1, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 496 del 4 dicembre 1993
Parametri
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, comma 1, n. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, n. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 68, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 14, comma 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, n. 24, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 1, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 8, comma 1, n. 19, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, comma 1, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, comma 1, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, comma 1, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, n. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, n. 14, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, comma 1, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 8, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 20982
L'art. 03, primo comma, ultimo periodo, d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modif., con la l. 12 gennaio 1994, n. 61, il quale disciplina l'istituzione delle Agenzie (regionali e) delle province autonome per lo svolgimento delle attivita' di controllo ambientale individuate dal decreto stesso, stabilendo, all' ultimo periodo, che le funzioni di vigilanza su dette Agenzie siano rimesse alla presidenza della giunta provinciale o regionale, interferisce indebitamente, con una disposizione di dettaglio, sulla ripartizione delle funzioni fra i diversi organi interni della provincia autonoma. Tale norma e' pertanto costituzionalmente illegittima, nella parte in cui dispone che la vigilanza sulle Agenzie provinciali sia esercitata dalla presidenza della giunta provinciale, anziche' dalla provincia autonoma. - S. nn. 355/1993, 407/1989. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20983
Il d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modif., con la l. 12 gennaio 1994, n. 61, in tema di riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale, detta principi profondamente innovativi nel settore, di essenziale importanza per la vita della comunita' e attuativi dei valori espressi dagli artt. 9 e 32, Cost., i quali assumono i caratteri propri delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. Al riguardo, pero', l'art. 7 del decreto, col disporre l'immediata applicabilita' delle norme in esso contenute anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sino all'adozione da parte delle province di apposite normative, inverte la sequenza prevista dalle Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (decreto legislativo n. 266 del 1992), circa i rapporti tra atti legislativi statali e leggi provinciali, secondo la quale l'adeguamento della legislazione provinciale alle norme fondamentali delle riforme economico-sociali deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione della legge statale che tali norme esprime, restando nel frattempo applicabili le disposizioni legislative provinciali preesistenti. Pertanto il predetto art. 7, contraddicendo palesemente, nonostante l'enunciazione della salvaguardia di compatibilita' con le norme statutarie e di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, le modalita' ed i tempi di adeguamento della legislazione provinciale, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, 'in parte qua'. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20984
Il d.l. n. 496 del 1993, convertito in legge, con modif., con la l. 12 gennaio 1994, n. 61, in tema di riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale, non tende nel suo disegno complessivo a modificare l'assetto delle competenze sostanziali e, anzi, anche la competenza per le attivita' tecnico-scientifiche, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, accede al livello di competenza per il quale l'attivita' di supporto o di controllo tecnico si esprime. In proposito, l'obbligo per le province autonome di istituire con proprie leggi, agenzie provinciali per lo svolgimento delle attivita' tecnico-scientifiche di interesse locale, risponde all'esigenza di assicurare la presenza di appositi ed autonomi organismi tecnici su tutto il territorio nazionale ed e' disciplinato dall'art. 03 del decreto stesso, indicando i principi della riforma economico-sociale del settore ed i vincoli che ne derivano alla legislazione provinciale, ma lasciando aperta a quest'ultima - ferma l'autonomia di dette agenzie - ogni determinazione in ordine all'organizzazione, alle risorse tecniche e di personale, ai mezzi finanziari, alle modalita' di consulenza e di supporto tecnico con gli altri apparati ed enti che di esse si avvalgono. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8, primo comma, 9, primo comma, 14, terzo comma, 16, primo comma, 68 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione - della questione di legittimita' dell'art. 03, d.l. 4 dicembre 1993, 496, convertito in legge, con modif., con la l. 12 gennaio 1994, n. 61). - v. massima B. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20985
L'art. 01 terzo comma, d.l. n. 496 del 1993, convertito in legge, con modif., con la l. 12 gennaio 1994, n. 61, stabilendo l'obbligo per le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente, di cui al successivo art. 03, di consultare le organizzazioni sindacali e degli imprenditori, nelle quali si svolge la loro attivita' tecnico- scientifica, enuncia solo un principio da seguire , le cui modalita' ed articolazioni sono rimesse alle determinazioni proprie delle province autonome e risponde ad una generale esigenza di partecipazione di qualificate organizzazioni rappresentative di interessi collettivi, in un settore nel quale sono evidenti l'interesse ed il contributo del mondo del lavoro e della produzione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8, primo comma, 9, primo comma, 14, terzo comma, 16, primo comma, 68 e 107 dello Statuto Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 01, terzo comma, d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modif., con la l. 12 gennaio 1994, n. 61). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20986
Le attribuzioni che l'art. 1, primo comma, lett. a) e b) e terzo comma, d.l. n. 496 del 1993, convertito in legge, con modif., con la l. 12 gennaio 1994, n. 61, riconosce all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, non configurano un accentramento di funzioni e una subordinazione ad essa delle agenzie delle province autonome. Le attivita' tecnico-scientifiche di supporto (lett. a)) sono infatti rimesse all' Agenzia nazionale o a quelle provinciali , a seconda del livello dell'interesse che assistono, senza modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze sostanziali, mentre la previsione di convenzioni (terzo comma) con le province autonome per la specializzazione di talune strutture tecniche delle agenzie provinciali, rispetta, per la natura del modulo prescelto, l'autonomia dei soggetti, la loro libera determinazione e la reciproca indipendenza. Infine, l'attivita' di indirizzo e coordinamento dell'Agenzia nazionale nei confronti di quelle provinciali, costituisce un coordinamento tecnico che riguarda esclusivamente l'omogeneita' sul piano nazionale delle metodologie operative, anche in relazione al collegamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunita' europee e che - come piu' volte precisato dalla Corte - distinguendosi dal coordinamento politico-amministrativo, puo' essere affidato anche ad enti statali, senza lesione delle competenze costituzionalmente assicurate alle regioni e alle province autonome. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8, primo comma, 9, primo comma, 14, terzo comma, 16, primo comma, 68 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione - della questione di legittimita' dell'art. 1, comma primo, lett. a) e b), e comma terzo, d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modif., con la l. 12 gennaio 1994, n. 61). - S. nn. 49/1991, 139/1990, 242/1989, 924/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 gennaio 1994, n. 61, nella parte in cui stabilisce che le agenzie provinciali sono poste sotto la vigilanza "della presidenza della giunta provinciale", anziché "della provincia autonoma";
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 dello stesso decreto-legge, nella parte in cui dispone che le norme in esso contenute si applicano direttamente nelle province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adozione da parte delle stesse di apposita normativa;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo comma; 3; 1, primo comma, lettere a) e b), e terzo comma, dello stesso decreto-legge, in riferimento agli artt. 8, primo comma, 9, primo comma, 14, terzo comma, 16, primo comma, 68 e 107 dello Statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione, proposte dalle Province autonome di Trento e Bolzano con i ricorsi in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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